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Mattarella in ospedale: cosa prevede la Costituzione se il presidente della Repubblica è indisposto



In caso di temporanea indisponibilità del presidente della Repubblica, le sue funzioni passano al presidente del Senato, come previsto dalla Costituzione, ma solo per il tempo strettamente necessario e con un uso limitato dei poteri.



Il recente ricovero del presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’ospedale Santo Spirito di Roma per un intervento di impianto di pacemaker ha sollevato interrogativi sul funzionamento delle istituzioni in caso di impedimento temporaneo del capo dello Stato. L’operazione, programmata da tempo, è stata eseguita con successo e le condizioni di salute del presidente, che ha 83 anni, sono state giudicate buone. Tuttavia, l’eventualità che egli non possa esercitare pienamente le sue funzioni anche solo per pochi giorni porta in primo piano l’applicazione dell’articolo 86 della Costituzione.

Questo articolo stabilisce che “le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato”. La norma costituzionale è chiara e non lascia spazio a interpretazioni: non è necessario un impedimento grave o prolungato affinché il presidente del Senato assuma le funzioni del capo dello Stato, ma basta che quest’ultimo, per qualsiasi ragione, non sia in grado di esercitarle, anche temporaneamente. In questo caso, il presidente del Senato, attualmente Ignazio La Russa, può svolgere tutte le funzioni previste per il presidente della Repubblica.

Nonostante ciò, la prassi istituzionale e il senso di responsabilità istituzionale hanno sempre imposto dei limiti non scritti a questo potere di supplenza. Chi subentra temporaneamente, come nel caso del presidente del Senato, si limita di norma ad assicurare la continuità dell’attività istituzionale senza adottare decisioni che possano avere un impatto politico rilevante o di lungo periodo. Si procede quindi solo con l’ordinaria amministrazione: firma di atti urgenti, partecipazione a incontri o eventi già programmati, gestione delle comunicazioni ufficiali.

Un ambito che storicamente ha sollevato dubbi interpretativi è quello dei viaggi all’estero del presidente della Repubblica. Nei primi decenni della Repubblica, non era chiaro se un’assenza dal territorio nazionale costituisse un impedimento temporaneo. A partire dal mandato di Sandro Pertini, tuttavia, è divenuta consuetudine che in caso di viaggi all’estero superiori alla settimana, le funzioni venissero temporaneamente affidate al presidente del Senato. Questo criterio, comunque, non è obbligatorio e viene applicato con flessibilità, anche alla luce dei moderni mezzi di comunicazione che permettono al presidente di mantenere un contatto costante con le istituzioni italiane, anche a distanza.

Nel caso specifico di Mattarella, ad esempio, durante una visita di una settimana in Giappone lo scorso marzo, non si è proceduto al trasferimento temporaneo dei poteri a La Russa, ritenendo che il presidente fosse comunque in grado di svolgere le sue funzioni anche da remoto. Questo dimostra come l’applicazione dell’articolo 86 sia condizionata non solo dalla situazione medica o logistica, ma anche dalla valutazione concreta della possibilità per il presidente di continuare a esercitare il suo ruolo.

Per quanto riguarda le condizioni di salute, non esiste una norma che definisca con precisione cosa costituisca un “impedimento”. La decisione viene presa caso per caso, in base alla gravità della situazione e alla sua durata. Se il ricovero o l’intervento non comportano l’impossibilità materiale o giuridica di esercitare le funzioni presidenziali, non si procede ad alcuna supplenza. Nel caso attuale, fonti vicine al Quirinale hanno fatto sapere che il presidente ha lavorato regolarmente fino al giorno dell’intervento, e che le sue condizioni non destano preoccupazione. Questo fa presumere che il trasferimento temporaneo dei poteri a Ignazio La Russa non sarà necessario.



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