La legge di bilancio 197/2022 ha istituito la pensione Quota 103 per il 2023, un’opzione temporanea di pensionamento anticipato valida per l’anno in corso fino all’attuazione della riforma pensionistica strutturale.
Per soddisfare i criteri della Quota 103, gli individui devono aver maturato 41 anni di contributi previdenziali entro il 31 dicembre 2023 e aver raggiunto l’età di 62 anni. I soggetti nati prima del 1961 iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alle sue forme esclusive e sostitutive, e alla Gestione Separata INPS possono accedere a Quota 103 se hanno accumulato 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023. È possibile raggiungere il requisito dei 41 anni di accredito attraverso il sistema del cumulo, che consente di accumulare contributi in diverse gestioni previdenziali senza sostenere alcun costo. Le casse professionali non possono essere incluse, ad eccezione dell’Inpgi 1, che è stato integrato nell’Inps a partire dal 1° luglio 2022.
Importo della pensione
La pensione di Quota 103 non può superare il quintuplo della pensione minima, con un tetto massimo di 2.818,70 euro lordi mensili. Il limite dell’importo si applica solo in riferimento al numero di mesi di anticipo della pensione rispetto al momento in cui si raggiunge il diritto alla pensione ordinaria secondo i requisiti Fornero. Ad esempio, se una lavoratrice ottiene Quota 103 con 41 anni esatti di contributi, il tetto di importo sarà valido per 10 mensilità consecutive, nell’ipotesi che l’opzione di pensionamento più vicina sia la pensione anticipata ordinaria.
Si può continuare a lavorare?
Non è possibile cumulare Quota 103 con redditi da lavoro autonomo e dipendente dal giorno di decorrenza della pensione fino al raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni). Inoltre, l’agevolazione può essere cumulata con redditi da lavoro autonomo sporadici fino a un totale lordo di 5mila euro annui, calcolati a ripartizione per il pensionato.
Finestre di attesa
Non è possibile accedere alla pensione Quota 103 dopo aver soddisfatto i criteri necessari. È necessario rispettare un periodo di attesa, detto “finestra”, prima di poter ricevere la prestazione. Queste finestre decorrono dalla data dell’ultimo requisito soddisfatto. I lavoratori del settore privato, compresi i dipendenti, gli autonomi e i parasubordinati, avranno diritto a un periodo di tre mesi.
I dipendenti del settore pubblico devono presentare una domanda di cessazione dal servizio con un preavviso minimo di sei mesi per poter terminare il rapporto di lavoro dopo sei mesi.
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