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Pensioni 2020, alcuni requisiti per andare in pensione



La speranza di vita Le variabili che condizionano l’accesso alla pensione (e anche la misura) sono principalmente due: l’età anagrafica e i contributi versati all’Inps. Un tempo l’età anagrafica veniva fissata per legge ed era immodificabile, se non attraverso una nuova legge.



Oggi, invece, vige un criterio particolare il quale automaticamente, cioè senza necessità di una specifica legge, produce aumenti al requisito d’età per l’accesso a tutte le pensioni: è la c.d. “speranza di vita”. Questa altro non è che un modo per indicare un indice statistico, calcolato dall’Istat, che misura la probabilità di vita: se la vita si allunga, automaticamente si elevano anche tutti i requisiti anagrafici (l’età) per la pensione. In tal modo (senza prendersi cura del bilancio familiare del pensionato), si mantiene in equilibrio il bilancio previdenziale, il quale alla voce uscite per le pensioni contrappone quella dell’entrata dei contributi dei lavoratori (che quanto più restano al lavoro, tanto più aumentano le entrate in contributi). Dal 1° gennaio 2019 c’è stato il terzo adeguamento alla speranza di vita ed è stato di cinque mesi. I primi due ci sono stati a gennaio 2013 (due mesi) e a gennaio 2016 (quattro mesi). L’adeguamento 2019 contempla alcune deroghe, previste dalla legge di Bilancio dello scorso anno 2018. In particolare, c’è l’esclusione dall’incremento della speranza di vita delle seguenti situazioni:

  • lavoratori dipendenti che svolgano da almeno 7 anni, nell’ambito dei 10 anni precedenti il pensionamento, le professioni di cui all’allegato B alla legge Bilancio 2018 (si veda tabella) e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
  •  lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (cd “usuranti”, ex art. 1 del dlgs n. 67/2011, ad esempio lavori in cave e gallerie, ad alte temperature, esposizione all’amianto, turnisti), a condizione che le stesse attività usuranti siano svolte al momento dell’accesso al pensionamento e siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa e i lavoratori siano in possesso di anzianità contributiva non inferiore a 30 anni;
  •  lavoratori “precoci” (sono tali i lavoratori, dipendenti o autonomi, con almeno 1 anno di contribuzione per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età); l soggetti che godano, al momento del pensionamento, dell’APE sociale.

Nessun aumento dell’età nel 2021 Il prossimo aumento alla speranza di vita era programmato con decorrenza dal 1° gennaio 2021. E qui arriva la buona notizia: non ci sarà alcun incremento della “speranza di vita” perché l’Istat ha registrato una variazione irrisoria della speranza di vita (cioè pari a 0,025), tale da non produrre alcuna variazione ai requisiti in essere. Di conseguenza rimane invariata a 67 anni, come oggi fino al 31 dicembre 2022 (dal 1° gennaio 2023 è programmato il successivo aumento alla speranza di vita), tra l’altro, l’età per la pensione di vecchiaia e per l’assegno sociale. La buona notizia (soprattutto per chi compirà 67 anni nel biennio 2021/2022, i quali avrebbero dovuto attendere qualche mese in più prima di andare in pensione) è arrivata dal dm 5 novembre 2019 a firma del ministero dell’economia, pubblicato sulla GU n. 267/2019, che ha ufficializzato a zero la variazione Istat c.d. speranza di vita, registrata dalla popolazione residente nel biennio 2017/2018.

LE PROFESSIONI GRAVOSE

  • Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
  • Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
  • Conciatori di pelli e di pellicce
  • Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
  • Conduttori di mezzi pesanti e camion
  • Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
  • Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
  • Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido
  • Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
  • Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
  • Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
  • Operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca
  • Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
  • Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011
  • Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Le vie ordinarie di pensionamento Le pensioni ordinarie sono due: la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata. Queste, in altre parole, sono i trattamenti che ordinariamente (cioè naturalmente) sono conseguiti da chi lavora e, dopo un certo periodo di tempo, maturata una certa età, decida di mettersi a riposo. Per ciascun tipo di pensione sono previste due categorie
di requisiti:

  • per i lavoratori in regime “retributivo” o “misto”;
  • per i lavoratori in regime “contributivo”.
    Di conseguenza, le “vie” diventano quattro (due per ognuna delle due pensioni), come indicato in sintesi in tabella. Vediamo le singole ipotesi.

La pensione di vecchiaia

Per avere accesso alla “pensione di vecchiaia” occorre aver maturato una certa età (requisito anagrafico) e occorre, inoltre, essere in possesso di un minimo di anni di contributi
(requisito contributivo). Il requisito contributivo differisce a seconda che il lavoratore sia o non sia in possesso di un certo ammontare di contributi alla data del 31 dicembre 1995 (data che rappresenta lo spartiacque tra pensioni in regime “retributivo” e pensioni in regime “contributivo”).

Lavoratori con contributi al 31 dicembre 1995 (sistema retributivo o misto)

Dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2022 questi lavoratori (in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di qualunque ammontare) possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di almeno 20 anni di contributi e un’età pari a 67 anni per tutti, lavoratori e lavoratrici, dipendenti e autonome, pubblici e privati. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo (20 anni) è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore del lavoratore. Valgono, cioè, anche i contributi figurativi.

Lavoratori senza contributi al 31 dicembre 1995 (del sistema “contributivo”).

Dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2022 questi lavoratori che hanno cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996 (e che pertanto non avevano alcuna anzianità contributiva, di qualunque ammontare, al 31 dicembre 1995) hanno avuto due vie per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia.

Prima via:

  • almeno 20 anni di contribuzione e un’età pari a 67 anni per tutti, lavoratori e lavoratrici, dipendenti e autonome, pubblici e privati;
  • la condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (c.d. “importo soglia”).
    Ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva (20anni) si tiene conto della contribuzione a qualsiasi titolo versata dal lavoratore. Sono riconosciuti soltanto i seguenti
    periodi di accredito figurativo:
  • per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio;
  • per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi (art.3 della legge n. 104/1992), per la durata di 25 giorni complessivi l’anno, nel limite massimo complessivo di 24 mesi.

Seconda via:

  • all’età di 71 anni in presenza di almeno 5 anni di contributi “effettivi”, a prescindere dall’importo della pensione. Attenzione; ai fini del requisito di 5 anni di contributi è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo (maternità, malattia, ecc.).

La decorrenza della pensione

La pensione di vecchiaia (ovviamente, previa domanda da parte dell’interessato) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età di pensione ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti. Poiché la liquidazione della pensione avviene sempre su richiesta dell’interessato, non è mai possibile averne una decorrenza retroattiva; pertanto, se la domanda di pensionamento viene fatta tempo
dopo la maturazione dei requisiti, la decorrenza della pensione avverrà dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale è stata presentata la domanda. Un’unica eccezione riguarda il personale della Scuola (si veda la parte specifica).

Occorre lasciare il lavoro… ma solo formalmente

Per ottenere la pensione, infine, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente in corso, cosa che non è necessaria invece se l’attività svolta è di tipo autonomo (artigiano, etc.). Vale la pena evidenziare, a proposito, quanto è stato precisato dall’Inps e dal ministero del lavoro. I due enti hanno detto che la condizione della cessazione del lavoro dipendente, ai fini dell’erogazione della pensione di vecchiaia, riguarda “solo” lo specifico rapporto di lavoro che è in essere al momento della maturazione dei requisiti di età e di contribuzione. Pertanto, la pensione è conseguita anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, una volta maturati l’età e gli anni minimi di contributi per avere la pensione, si sia dimesso dal lavoro e siano stati adempiuti gli adempimenti di rito relativi alla cessazione del rapporto di lavoro ove risultava occupato al momento della maturazione dei requisiti per la pensione (lettera dimissioni oppure atto di licenziamento, comunicazioni
al collocamento, etc.), a nulla rilevando il fatto che anche nello stesso giorno si sia immediatamente reimpiegato, presso lo stesso o presso un altro datore di lavoro. In parole povere, una volta presentate le dimissioni e fatta domanda di pensione, ci si può benissimo rioccupare presso la stessa o un’altra azienda (esempio di puro formalismo che a nulla giova).

DUE ECCEZIONI: INVALIDI E NON VEDENTI

Ci sono due eccezioni ai requisiti per la pensione di vecchiaia, entrambe legate allo stato di salute dei lavoratori. La prima deroga è quella che prevede il requisito d’età ridotto a 55 anni (uomini) e 50 (donne) nel caso di pensionamento di vecchiaia di lavoratori non vedenti tali dalla nascita o da data anteriore all’inizio della contribuzione (cioè prima di cominciare a lavorare) o che possano far valere almeno 10 anni di contributi dopo l’insorgenza dello stato di cecità. Rientra nella categoria di “non vedenti” chi è colpito da cecità assoluta o ha residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuali correzioni. La seconda deroga riguarda gli invalidi. Infatti, nell’ipotesi di lavoratori con invalidità pari o superiore all’80%, i limiti di età per la pensione di vecchiaia sono 61 anni e 7 mesi (60 anni e 7 mesi nel 2018) per gli uomini e 56 anni (55 anni e 7 mesi nel 2018) per le donne (la riforma Fornero, in tal caso, ha mantenuto in vita lei vecchie età di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne, salvo gli adeguamenti della speranza di vita). Per l’accertamento del requisito dell’invalidità si deve avere riguardo alla definizione di invalidità delineata dalle norme che disciplinano le singole forme assicurative (gestioni previdenziali). Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, l’invalidità deve essere accertata sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 1, comma 1, della legge n. 222/1984, secondo cui si considera invalido il lavoratori iscritto all’Inps la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Il riconoscimento dello stato d’invalidità (in misura non inferiore all’80%, per aver diritto all’eccezione al pensionamento) va effettuato dagli uffici sanitari dell’Inps.



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