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Pensione anticipata opzione donna 2020, ultime notizie



Dal 1° gennaio 2020, se la manovra di fine anno verrà confermata, sarà prorogata di un anno la misura di prepensionamento c.d. “opzione donna”. Potranno incrociare le braccia le lavoratrici, dei settori pubblico e privato, dipendenti o autonome, che entro il 31 dicembre 2019 (vecchio termine: 31 dicembre 2018) compiranno 58 anni d’età se lavoratrici dipendenti ovvero 59 anni d’età se lavoratrici autonome, in presenza anche di almeno 35 anni di contributi.



Avvalendosi di “opzione donna”, le lavoratrici potranno mettersi prima a riposo in cambio, però, di ricevere la pensione calcolata tutta con il sistema contributivo e non prima di 12 (lavoratrici dipendenti) o 18 mesi (lavoratrici autonome) dalla maturazione dei requisiti.

Il regime opzione donna

Il regime «opzione donna» è una misura che venne introdotta, in via sperimentale, dalla legge n. 243/2004 (c.d. riforma delle pensioni Maroni) e prevedeva che, fino al 31 dicembre 2015, le donne appartenenti al regime “misto” di calcolo della pensione (cioè in parte con la regola “retributiva” e in parte con quella “contributiva”) potessero continuare a maturare il diritto all’(ex) pensione d’anzianità, in presenza di almeno 35 anni di contributi e un’età non inferiore a 57 anni, se lavoratrici dipendenti, ovvero 58 se lavoratrici autonome, all’unica condizione di optare per il calcolo della pensione (“tutta” la pensione) con il solo criterio “contributivo”.

La facoltà interessava solamente le lavoratrici, pubbliche e private, occupate prima del 1° gennaio 1996 e che al 31 dicembre 1995 avevano meno di 18 anni di contributi versati; altrimenti (in presenza, cioè, di almeno 18 anni di contributi versati) avrebbe potuto rimanere interamente nel regime retributivo, almeno per le anzianità fino al 31 dicembre 2011 (dal 1° gennaio 2012 “tutti” i lavoratori/trici sono transitati nel regime contributivo).

Queste lavoratrici che, in via di principio, avevano diritto a una pensione calcolata in parte con il sistema “retributivo” (per le anzianità fino al 31 dicembre 1995) e in parte con il sistema “contributivo” (per le anzianità dal 1° gennaio 1996), avevano dunque questa chance: andare in pensione prima rinunciando alla quota di pensione “retributiva” e decidendo di riceverla interamente calcolata con il solo sistema “contributivo”.

La riapertura fino al 2018

Dal 29 gennaio, il decreto legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, ha riabilitato tale opportunità alle lavoratrici che posseggono i seguenti requisiti al 31 dicembre 2018:

  • se dipendenti, del settore privato o del settore pubblico: età non inferiore a 58 anni e 35 anni almeno di contributi;
  • se lavoratrici autonome: età non inferiore a 59 anni e almeno 35 anni di contributi.
    In presenza di tali requisiti, maturati entro il 31 dicembre 2018, a prescindere poi dall’epoca di effettiva richiesta
    di liquidazione della pensione, le lavoratrici possono invocare l’opzione donna e mettersi in pensione. In caso di opzione, la lavoratrice riceve una pensione calcolata tutta con il sistema contributivo ed erogata non prima del decorso di una “finestra” pari a 12 mesi alle dipendenti e a 18 mesi alle lavoratrici autonome, che praticamente significa ottenere la pensione:
  •  dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti cui aggiungere altri 12 mesi per effetto della finestra nel caso di lavoratrici dipendenti del settore privato. La decorrenza, in altre parole, è fissata al 1° giorno del 13mo mese successivo a quello durante il quale si verifica la maturazione di entrambi i requisiti di
    età e contribuzione;
  • dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti più 12 mesi di finestra, per le dipendenti pubbliche (ex Inpdap);
  • dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti cui aggiungere altri 18 mesi per effetto della finestra nel caso di lavoratrici autonome. La decorrenza, in altre parole, è fissata al 1° giorno del 19mo mese successivo a quello durante il quale si verifica la maturazione di entrambi i requisiti di età e contribuzione.

La proroga al 2019

La manovra 2020 (che entrerà in vigore il 1° gennaio 2020) prorogherà di un anno la facoltà di opzione donna, con la conseguenza di consentire il pensionamento alle lavoratrici che hanno maturato o matureranno i seguenti requisiti entro il 31 dicembre 2019:

  • se dipendenti, del settore privato o del settore pubblico: età non inferiore a 58 anni e 35 anni almeno di contributi;
  •  se lavoratrici autonome: età non inferiore a 59 anni e almeno 35 anni di contributi. Resta confermato, inoltre, che in presenza di tali requisiti, maturati entro il 31 dicembre 2019, la lavoratrice potrà mettersi in pensione ricevendo una pensione calcolata tutta con il sistema contributivo ed erogata non prima del decorso di una “finestra” pari a 12 mesi alle dipendenti e a 18 mesi alle lavoratrici autonome.


1 comment

  • Noi stranieri , ormai piu di 20 anni in Italia, con la cittadinanza italiana ,che abbiamo lavorato al estero 15…20 anni, possiamo entrare in OD?