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Pensione anticipata 2020,requisiti e chi ne ha diritto



La pensione anticipata. Mentre per la pensione di vecchiaia occorre maturare due requisiti per avervi diritto (età e anni di anzianità contributiva), la pensione anticipata (l’ex pensione di anzianità) ha la particolarità di consentire l’accesso al riposo sulla base di un solo requisito: quello contributivo.



In altre parole, non è in genere necessario anche attendere un’età minima, com’è invece imprescindibile per la pensione di vecchiaia. Come già fatto a proposito della pensione di vecchiaia, anche per l’esame dei requisiti per la pensione anticipata occorre distinguere le due situazioni: lavoratori con contributi già versati al 31 dicembre 1995 (lavoratori, cioè, che appartengono al regime “retributivo” o “misto” di calcolo della pensione) e lavoratori che hanno iniziato a lavorare e a versare i contributi dal 1° gennaio 2016 (lavoratori, cioè, che appartengono al regime “contributivo”).

A differenza della pensione di vecchiaia (e anche di «quota 100»), per la quale occorre maturare due requisiti per avervi diritto (età e anni di contributi), la pensione anticipata (l’ex pensione di anzianità) ha la particolarità di consentire l’accesso al riposo sulla base di un solo requisito: quello contributivo. Il requisito è identico per tutti i lavoratori, ma alcune differenze riguardano la valutazione dei periodi contributivi per i lavoratori che hanno contributi versati al 31 dicembre 1995 (lavoratori che appartengono al regime “retributivo” o “misto” di calcolo della pensione) e lavoratori che hanno iniziato a lavorare e a versare anche i contributi dal 1° gennaio 2016 (lavoratori che appartengono al regime “contributivo”).

Il Decreto legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, è intervenuto sulla disciplina della pensione anticipata con un’unica novità: la cristallizzazione del requisito contributivo unico di pensionamento, per gli anni dal 2019 al 2026 (la speranza di vita tornerà ad aggiornare il requisito a partire dall’anno 2027). Ciò vuol dire che durante questo periodo le donne possono andare in pensione con 41 anni e 10 mesi di contributi e gli uomini con 42 anni e 10 mesi. In entrambi i casi, però, si applica una finestra di tre mesi prima dell’accesso al riposo. Il che vuol dire, in sostanza, che “in pensione” ci si va con 42 anni e 1 mese le donne e con 43 anni e 1 mese gli uomini.

Lavoratori con contributi al 31 dicembre 1995 (sistema retributivo o misto)

Dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2026 i lavoratori in possesso di anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 conseguono il diritto alla pensione anticipata con le seguenti anzianità contributive, valutando tutti i contributi a qualsiasi
titolo versati o accreditati:

  • uomini: 42 anni e 10 mesi;
  • donne: 41 anni e 10 mesi.
  • Lavoratori senza contributi al 31 dicembre 1995 (sistema “contributivo”)
    Dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2026 i lavoratori che hanno cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996
    (e che sono, quindi, privi di anzianità contributiva, di qualunque ammontare, al 31 dicembre 1995) hanno due vie per maturare il diritto alla pensione anticipata.

Prima via

In primo luogo, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata con le seguenti anzianità contributive:

  • uomini = 42 anni e 10 mesi;
  • donne = 41 anni e 10 mesi;
    che sono le stesse anzianità dei “vecchi lavoratori” (lavoratori con contributi versati entro il 31 dicembre 1995), ma con queste differenze:
    – si valutano tutti i contributi a qualsiasi titolo versati o accreditati con esclusione dei contributi volontari;
    – i contributi da lavoro versati prima dei 18 anni d’età vengono moltiplicati per 1,5 (valgono cioè una volta e mezzo); la pensione NON è più soggetta alla cosiddetta “penalizzazione Fornero” qualora conseguita prima dei 62 anni di età (è una misura rimasta in vigore, con alcune eccezioni, fino al 31 dicembre 2016 poi definitivamente abrogata).

Seconda via

In secondo luogo, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al compimento di 64 anni in presenza di almeno 20 anni di contributi “effettivi” (obbligatori, volontari, da riscatto, con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) e a condizione che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore a un importo soglia mensile, pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.

La decorrenza della pensione

Anche per la pensione anticipata, come per quella di vecchiaia, occorre la domanda da parte del lavoratore interessato. E come la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale il lavoratore ha maturato il requisito contributivo. Poiché, come detto, la liquidazione avviene sempre su richiesta dell’interessato, se la domanda viene presentata tempo dopo la maturazione del diritto, la pensione sarà erogata dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale è stata presentata la domanda.

Occorre lasciare il lavoro… ma solo formalmente

Come per quella di vecchiaia, anche per avere la pensione anticipata è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente in corso, mentre non è richiesta la cessazione dell’eventuale impegno in attività di tipo autonomo (artigiano, etc.). Si ricorda a riguardo quanto evidenziato a proposito della pensione di vecchiaia, ossia che la condizione della cessazione del lavoro dipendente è un puro atto formale. Riguarda, infatti, lo specifico rapporto di lavoro che è in essere al momento della maturazione dei requisiti per la pensione, per cui la pensione viene conseguita anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, una volta maturati i requisiti per avere la pensione, si sia dimesso dal lavoro e siano stati adempiuti gli adempimenti di rito relativi alla cessazione del rapporto di lavoro ove risultava occupato al momento della maturazione dei requisiti per la pensione, a nulla rilevando che anche lo stesso giorno si sia immediatamente reimpiegato presso lo stesso o presso un altro datore di lavoro.

La domanda di pensione

La domanda di pensione anticipata all’Inps si presenta esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:

  • web – la richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it);
  • telefono – chiamando il Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, abilitati ad acquisire le domande di prestazioni ed altri servizi per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono delle necessarie capacità o possibilità di interazione con l’Inps per via telematica;
  • enti di Patronato e intermediari autorizzati dall’Istituto, che mettono a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici.

Chi ne ha diritto

Hanno diritto all’assegno sociale i cittadini italiani che hanno compiuto l’età di 65 anni e sette mesi, come detto, effettivamente e abitualmente residenti in Italia purché sprovvisti di reddito ovvero, anche se in possesso redditi, d’importo inferiore al valore annuo dello stesso assegno.

Con riferimento all’anno 2019 i limiti di reddito sono i seguenti:

  • 5.953,74 euro per le persone sole, non coniugate;
  • 11.907,48 euro per le persone sposate.
    Con riferimento all’anno 2020 i limiti di reddito saranno i seguenti:
  • 5.977,53 euro per le persone sole, non coniugate;
  • 11.955,06 euro per le persone sposate.
    Si ha diritto all’assegno sociale anche quando si è ospiti di un istituto. In tal caso, però, qualora la retta di permanenza sia versata da un ente pubblico, l’assegno spetta al 50 per cento (cioè la metà); se la retta è per metà a carico dell’interessato o dei propri familiari, invece, l’importo è ridotto del 25 per cento; se la famiglia paga più della metà dell’importo della retta, infine, l’assegno sociale viene corrisposto per intero. Sono equiparati ai cittadini italiani e, quindi, possono fare domanda di assegno sociale, qualora sussistano gli altri requisiti richiesti e a condizione che abbiano soggiornato le galmente e in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale:
  • i cittadini extracomunitari, inclusi i familiari di cittadini comunitari o italiani, in possesso del permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo e rispettivi familiari ricongiunti (la corte costituzionale ha dichiarato illegittima la limitazione all’accesso alle prestazioni di assistenza sociale, anche non su base contributiva, ai soli lungo soggiornati, pertanto l’assegno sociale può essere richiesto anche dai titolaridi permesso di soggiorno ordinario);
  • i cittadini extracomunitari ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e i rispettivi coniugi ricongiunti;
  • i cittadini comunitari, regolarmente iscritti all’anagrafe del Comune di residenza e rispettivi familiari ricongiunti, sia comunitari che extracomunitari.

 



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