L’INPS ha chiarito che chi ha usufruito del Bonus Baby Sitter durante la prima fase dell’emergenza può inoltrare una nuova domanda per ottenere il Voucher Baby Sitting e il Bonus Centri Estivi, ma in questo caso non potrà usufruire del Bonus Asili Nido, erogato dall’INPS ai sensi della legge n. 232/2016.
Anche per il Bonus Centri Estivi la platea dei soggetti potenzialmente ammissibili riguarda genitori con figli di età non superiore a 12 anni che siano dipendenti del settore privato o iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, o lavoratori autonomi iscritti all’INPS o anche autonomi iscritti alle casse professionali.
Per richiedere il bonus da utilizzare per i centri estivi i requisiti sono i medesimi previsti per la richiesta del Bonus Baby Sitter. Inoltre è necessario fornire in primo luogo i dati della struttura ricreativa scelta e un documento che comprova l’iscrizione a un campus estivo che offra servizi integrativi per l’infanzia, ad esempio la ricevuta di iscrizione, la fattura o altra documentazione che attesti l’iscrizione.
Occorre indicare anche il periodo di iscrizione del minore al centro estivo: non inferiore a una settimana e comunque come data massima non oltre il 31 luglio 2020. Il Decreto Rilancio chiarisce che bisogna allegare anche la documentazione comprovante la spesa sostenuta con indicazione del relativo importo.
Tipi di centri estivi e modo di erogazione
Il tipo di struttura che ospita il minore (da indicare nel corso della procedura sul sito dell’INPS, con le relative abbreviazioni) può riguardare:
• centri e attività diurne (L);
• centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
• ludoteche (LI);
• centri di aggregazione sociale (LA2);
• centri per le famiglie (LA3);
• centri diurni di protezione sociale (LA4);
• asili e servizi per la prima infanzia (LB);
• asili nido (LB1);
• servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
• servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, ossia spazi gioco (Lb2.2);
• servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, ovvero centri bambini-genitori (LB2.3).
Il bonus è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all’atto della domanda. La somma erogata a titolo di Bonus Centro Estivo viene parametrata ai periodi di frequenza al centro estivo o al servizio integrativo dichiarato nella domanda. Viene precisato che all’esaurimento dello stanziamento indicato dal Governo, le successive istanze saranno ammesse e protocollate con riserva di accettazione, a condizione che restino somme disponibili. Le domande si possono presentare sul sito dell’INPS, anche tramite contact center o patronati.
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