Sono finalmente state rese note le istruzioni rEcobonus al 110% introdotto nel Decreto Rilancio, con incentivi per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2021 per efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico, introduzione del fotovoltaico e installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Ecco dunque una prima, rapida sintesi, delle norme che regolano il provvedimento…
Due possibili opzioni
La detrazione pari al 110% dovrà essere obbligatoriamente ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Di fondamentale importanza è la possibilità di optare alternativamente tra:
• sconto in fattura sul corrispettivo;
• trasformazione del credito di imposta: in questo caso nel momento in cui il credito di imposta non sia utilizzabile per intero nell’anno di imposta, potrà essere utilizzato negli anni successivi o richiesto a rimborso.
È obbligatorio il visto di conformità
Ai fini dell’opzione della cessione del credito o del riconoscimento dello sconto in fattura, il contribuente dovrà obbligatoriamente richiedere l’apposizione di un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, visto che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione dell’imposta. I tecnici abilitati dovranno asseverare pertanto, nel caso di interventi di riqualificazione energetica e interventi per la riduzione del rischio sismico, il rispetto dei requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute. Una copia dell’asseverazione dovrà poi essere trasmessa per via telematica all’ENEA.
Ai soggetti che rilasciano attestazioni infedeli si applica una sanzione da 2 a 15 mila euro per ciascuna attestazione infedele. I professionisti dovranno inoltre stipulare polizza assicurativa della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni rilasciate e comunque non inferiore a 500 mila euro. La non veridicità delle attestazioni o delle asseverazioni comporterà la decadenza dal beneficio della detrazione.
Attenzione al limite di spesa
Di fondamentale importanza è il limite di spesa. In particolare la detrazione nella misura del 110% viene concessa a condizione che vengano svolti interventi quali:
Isolamento termico delle superfici verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno dell’edificio plurifamiliare, per una spesa massima pari a:
• 50 mila euro per edifici unifamiliari o per unità immobiliari situate aH’interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti o con accessi autonomi;
• 30 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, solo in caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari;
• 40 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
Attenzione: nel caso degli interventi per l’isolamento termico, la detrazione è ammessa solo nel caso in cui i materiali utilizzati rispettino i criteri ambientali minimi previsti dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Interventi su parti comuni di edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale già esistenti con:
• impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, compresi impianti ibridi o geotermici, anche in abbinamento all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi impianti di accumulo;
• impianti di microcogenerazione o collettori solari;
• allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione relativi alla qualità dell’aria, in riferimento al mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto.
La detrazione è calcolata per un massimo complessivo di spesa non superiore a:
• 20 mila euro moltiplicato per il numero massimo delle unità immobiliari che compongono l’edificio, nel caso di un complesso immobiliare fino a un massimo di 8 unità;
• 15 mila euro moltiplicato per il numero massimo delle unità immobiliari che compongono l’edificio, nel caso di complesso immobiliare composte da più di 8 unità immobiliari;
La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
3. Intervento su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistente con impianti per il riscaldamento, il rinfrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria:
• a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;
• a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi e geotermici, anche nel caso di installazione di impianti fotovoltaici e relativi impianti di accumulo;
• impianti di microcogenerazione a collettori solari;
L’agevolazione è prevista anche nel caso di sostituzione di caldaie a biomassa aventi emissioni con valori previsti almeno per la classe 5. Inoltre l’agevolazione è prevista anche nei comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione richiamate per l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
L’ammontare massimo della spesa riconosciuta in detrazione è pari a 30 mila euro, ed è riconosciuta anche in relazione alle spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Un miglioramento di mimmo due classi energetiche
Per l’accesso all’agevolazione è essenziale che gli interventi che si intendono effettuare assicurino nel complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
La riduzione del rischio sismico
In tema di interventi per la riduzione del rischio sismico, la detrazione pari al 110% delle spese sostenute viene riconosciuta per i seguenti interventi:
1. adozione di misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità, con particolare attenzione alla messa in sicurezza statica delle parti strutturali;
2. interventi di riduzione del rischio sismico che determino un passaggio a una o due classi di rischio inferiore nelle zone a rischio sismico 1,2 o 3, anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici;
3. realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici, a condizione che siano eseguiti congiuntamente anche uno degli interventi antisismici di cui sopra;
Facciamo presente che nel caso in cui si decida di optare per la cessione del credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza a copertura del rischio di eventi calamitosi, la detrazione
prevista spetta nella misura del 90% e non del 110%. Tale disposizione non si applica invece agli edifici ubicati nella zona sismica 4.
Fotovoltaico e sistemi di accumulo
La detrazione del 110% è prevista anche per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo per una spesa non superiore a 48 mila euro nel limite massimo di spesa di 2.400 euro per ogni Kw di potenza nominale dell’impianto, da ripartire in 5 quote annuali. Nel caso invece di interventi di trasformazione il limite di spesa viene ridotto a 1.600 euro per kW di potenza nominale. La fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) dell’energia non auto consumata.
Colonnine per veicoli elettrici
La detrazione al 110% relativa all’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici viene riconosciuta a condizione che l’installazione sia effettuata congiuntamente ad uno dei 3 interventi di riduzione energetica trainanti.
Possono usufruire della detrazione del 110%:
• condomini;
• persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (in questo caso possono beneficiare per le spese sostenute per gli interventi di cui sopra effettuati al massimo su 2 unità immobiliari);
• istituti autonomi case popolari, per queste inoltre è stata prevista l’apposita deroga che comprende i lavori svolti fino alla data del 30 giugno 2022;
• cooperative di abitazione e proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnate in godimento ai propri soci;
• associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoio;
• organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni volontariato, o associazioni di promozione sociale.
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