L’operazione Ape volontario ha preso finalmente il via. I cittadini, infatti, possono simulare sul sito dell’Inps la propria situazione pensionistica, per verificare se e quanto prestito possono ottenere e quanto viene a costare. Un prestito commisurato e garantito dalla futura pensione di vecchiaia e che andrà rimborsato in 20 anni, una volta andati effettivamente in pensione. Ape sta per «anticipo pensionistico» e «volontario » è utilizzato per distinguerlo dalla «Ape sociale » che è lo stesso un «anticipo pensionistico», ma il cui costo è a carico dello Stato. Il costo dell’Ape volontario, invece, deve pagarlo il cittadino-richiedente.
Interessati all’Ape volontario, in via di principio, sono tutti i lavoratori con almeno 63 anni e contributi versati per non meno di 20 anni. Un esempio: il dipendente di 63 anni che ha maturato oggi una pensione di vecchiaia di 1.200 euro mensili può ottenere un Ape volontario d’importo variabile da 150 a 747 euro da incassare per 43 mesi. La cattiva notizia è il costo: varia tra l’80 e 90% dell’Ape e si dimezza solo grazie all’attribuzione di un credito d’imposta. Sull’Ape volontario, infatti, sono dovuti interessi finanziari (a una banca), un premio assicurativo contro il rischio premorienza (a una compagnia di assicurazioni) e una commissione di accesso al “Fondo di Garanzia Inps”.
Anticipo anche sulla “rendita integrativa” Per ora è nota solo la commissione, che è pari all’1,6% del prestito (cioè dell’Ape), mentre si può solo stimare un tasso d’interesse attorno al 3% dell’Ape e un premio assicurativo di circa il 30-32% del prestito, in base ai calcoli effettuabili tramite il “simulatore” offerto dall’Inps. Non si capisce il perché non ancora sono stati resi pubblici gli accordi- quadro Abi per il tasso d’interesse e Ania per il premio assicurativo. Il via libera all’operazione Ape volontario è, invece, arrivato da una circolare dell’Inps, la n. 28 del 13 febbraio, che ha fornito le istruzioni per ottenere con il “simulatore” (presente sul sito internet) il quadro della propria situazione pensionistica, e quindi sulla possiblità concreta di ottenere il prestito, e del costo dell’operazione e per presentare le domande (sempre tramite il sito internet).
Solo qualche giorno prima (l’8 febbraio, nota prot. n. 888), anche la Covip (è la commissione di controllo dei Fondi Pensione) aveva fornito le istruzioni sulla Rita (sta per rendita integrativa anticipata) che è un’altra via per ottenere un “sostegno economico” in attesa della pensione, in tal caso addirittura a partire dai 57 anni. La Rita non è un prestito, ma l’erogazione anticipata di quanto il lavoratore ha versato e accumulato in un fondo pensione. Pertanto non ha costi: la Rita, infatti, consente di riprendersi prima tutto o solo una parte di quanto un lavoratore ha risparmiato e accantonato in un Fondo Pensione in vista di una pensione di scorta, integrativa cioè di quella pubblica.
Di conseguenza, ne possono beneficiare solo i lavoratori che risultano iscritti alla previdenza integrativa. Condizione basilare è la perdita di un posto di lavoro. In tal caso la Rita può essere richiesta fino a 5 anni prima della maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia (66 e 7 mesi nel 2018) e addirittura fino a 10 anni prima (dunque a 57 anni circa) se si è disoccupati da più di 24 mesi. In queste pagine sono forniti suggerimenti e indicazioni per meglio avvalersi delle due misure (operatività, requisiti, costi, convenienza, ecc.), ricordando infine che mentre l’Ape volontario chiuderà i battenti il 31 dicembre 2019, la Rita, introdotta in via sperimentale (doveva operare fino al prossimo 31 dicembre) e stata resa strutturale (non c’è più scadenza) dalla legge di Bilancio 2018.
Chi può ottenerla La «Ape volontario» (d’ora in avanti, per semplicità, verrà indicata solo con «Ape») può essere richiesta da tutti i lavoratori, occupati nel settore pubblico e privato, con la sola esclusione dei professionisti iscritti alle casse di previdenza (avvocati, ingegneri, consulenti del lavoro, commercialisti e via dicendo). Possono richiederlo, quindi, i lavoratori dipendenti, autonomi (artigiani, commercianti), parasubordinati iscritti alla gestione separata dell’Inps (tra i quali i co.co.co. e i professionisti senza cassa), a condizione di soddisfare tutti i seguenti requisiti (ora solo accennati, ma in seguito approfonditi).
Requisito contributivo
Anzianità contributiva non inferiore a 20 anni alla data della «domanda di certificazione del diritto all’Ape»;
Requisito importo della pensione/1
Per i lavoratori che hanno il primo accredito di contributi dopo il 31 dicembre 1995 (c.d. soggetti in “regimecontributivo”), la pensione deve risultare d’importo non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale, alla data della «domanda di certificazione del diritto all’Ape »;
Requisito importo della pensione/2
Importo della (futura) pensione di vecchiaia per tutti (anche coloro che hanno contributi prima del 1996), al netto della rata di ammortamento del debito corrispondente all’Ape richiesta, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’Inps alla data della «domanda di certificazione del diritto all’Ape». Come si vede, il momento in cui verificare i requisiti possono essere diversi, perché in alcuni casi la verifica è prevista alla data di presentazione della «domanda di Ape» e in altri casi a quella di presentazione della «domanda di certificazione del diritto all’Ape» (i momenti sono diversi, perché diverse sono le due domande come viene spiegato in seguito).
Chi non può ottenerla
Non possono ottenere l’Ape, invece, i soggetti:
- titolari di pensione diretta, cioè coloro che già siano titolari di una propria pensione da lavoro, alla data della «domandadi certificazione del diritto all’Ape», oppure alla data della «domanda
di accesso all’Ape»;per contro possono richiederlo i titolari di una pensione indiretta quali sono, ad esempio, coloroche hanno la pensione di reversibilità del coniuge passato a miglior vita; - per i quali sono previste deroghe agli ordinari requisiti per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi e 66 anni e 7 mesi nel 2018 o 67 anni nel 2019 e 2020; etc.);
- in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia alla data di presentazione della «domanda di certificazione del diritto all’Ape» ovvero alla data della «domanda di Ape» presentata
successivamente (in ritardo rispetto) alla data indicata nella «certificazione del diritto all’Ape», che è il documento rilasciato dall’Inps attestante il diritto di un soggetto a ricevere il prestito pensionistico (si veda più avanti).
L’Ape è compatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e con la percezione di qualsiasi prestazione a sostegno del reddito. Ciò significa che può essere richiesta anche da chi sia occupato, da chi sia in cassaintegrazione oppuresia disoccupato e stia percependo la Naspi (che è l’indennitàdi disoccupazione). Inoltre, è cumulabile anche con l’«Ape sociale».
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