Una bevuta di troppo? Patente ritirata



Chi si mette al volante dopo aver assunto bevande alcoliche, oltre a rischiare di causare gravi incidenti, si espone a sanzioni di natura amministrativa e penale: accertata la presenza di alcol nel sangue dell’automobilista per mezzo dell’etilometro, infatti, le Forze dell’Ordine possono comminare sanzioni proporzionalmente crescenti.



Si tenga conto, peraltro, che oltre la concentrazione dello 0,5 % g/l, si commette il reato di “guida in stato di ebbrezza” per il quale in aggiunta alla sanzione pecuniaria, alla decurtazione dei punti della patente ed alla sospensione della medesima, è previsto l’arresto (sopra il tasso dello 0,8%) e, per i casi più gravi, anche la confisca del veicolo. Nell’immediato, inoltre, la patente viene ritirata dagli agenti intervenuti e, nel giro di un paio di settimane, il Prefetto dispone notificando al responsabile l’ordinanza di sospensione del permesso di guida: tale misura può essere impugnata avanti al Giudice di Pace che, eventualmente, potrebbe “sospendere la sospensione della patente”.

L’impugnazione è opportuna solo qualora vi siano fondati elementi dai quali possa derivare l’assoluzione anche nel procedimento penale che, nel frattempo, si è instaurato in parallelo. Nell’ambito di quest’ultimo processo, tra l’altro, l’automobilista può subire la condanna a svolgere lavori di pubblica utilità presso gli enti che operano nel settore della sicurezza, dell’educazione stradale e della lotta alle dipendenze; in questo modo, otterrà il dimezzamento del periodo di sospensione della patente. Si osserva che costituisce causa di nullità del risultato dell’alcoltest e, conseguentemente, motivo di invalidità delle sanzioni amministrative e penali, la mancanza a verbale dell’avvertimento al conducente fermato della facoltà di farsi assistere da un avvocato. Anche il ritardo nell’effettuare l’ alcoltest , la discrepanza vistosa tra le due misurazioni che, di norma, si effettuano con l’etilometro ed il lieve superamento della soglia massima di alcol consentita (che rientra nel margine di errore), possono costituire validi motivi di difesa.

Vi sono stati, perfino, alcuni casi nei quali è stato assolto il conducente affetto da diabete mellito poiché l’emissione di corpi chetonici attraverso il respiro può alterare le risultanze dell’esame in questione così come il reflusso gastroesofageo a ridosso della prova, o l’utilizzo documentato del colluttorio. Nel caso, invece, di assunzione di farmaci, la Cassazione ha respinto le domande dell’automobilista, poiché non ne era stata provata la correlazione tra l’aver ingerito o inalato i medicamenti ed il risultato positivo dell’etilometro. Si ricorda, comunque, che la guida in stato di ebbrezza può costituire un aggravante del reato in caso di sinistro stradale e, infine, può esporre il conducente alla rivalsa da parte dell’assicurazione, se prevista nella polizza RCAuto.



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