Entrata in vigore già da un anno, è bene sapere che l’emissione della fattura elettronica in ritardo è soggetta a sanzioni. Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate, che ritorna sulla questione del termine di emissione di 12 giorni.
Sebbene non comporti conseguenze in merito ai termini per il versamento dell’IVA, emettere una fattura elettronica in ritardo sul normale cadenzario rappresenta una ostacolo proprio sulla supervisione dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa c’è da sapere
Con l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, il legislatore aveva stabilito un semestre per l’assorbimento della procedura da parte di tutti. Questo periodo di tempo sarebbe stato, inoltre, esente da sanzioni proprio per dare modo di rodare il nuovo meccanismo.
Dal 1 luglio, invece, chi emette in ritardo la fattura elettronica è soggetto a sanzioni; mentre chi effettua la liquidazione periodica IVA con cadenza mensile deve attenersi al limite temporale dal 1 ottobre. Sempre da luglio, i tempi per la fattura differita si sono circoscritti a 10 giorni dalla data di emissione.
E’ con il DL 119/2018 che si prevede una moratoria delle sanzioni fino al 30 giugno 2019. Mentre oggi l’Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi sull’’interpello n. 528 del 16 dicembre 2019, la disciplina sanzionatoria prevista nel caso di emissione in ritardo della fattura elettronica.
Grazie a questo, occorre:
- indicare la data in fattura che deve necessariamente corrispondere alla cessione di beni;
- eseguire l’emissione della fattura entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione; a questo proposito, è bene non confondere la fatturazione differita da quella riepilogativa, che documenta più prestazioni rese nel mese.
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