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Riforma Pensioni ultime notizie, tutte le novità su esodati, Opzione donna e Quota 100



Sono tante le novità che emergono proprio in queste ore sulla riforma pensioni e che ancora una volta è in dubbio in attesa del decreto, che pare sia ancora una volta in ritardo. Si attendono, dunque, notizie ufficiali riguardanti la nuova opzione donna, quota 100, esodati e quota 41.



Effettivamente, nonostante se ne parli ormai da parecchie settimane, sono tanti dubbi sulla proroga di opzione donna, mentre alcune misure come ad esempio quota 100 sembrano essere un po’ più chiari anche se continua a non convincere del tutto soprattutto i sindacati. Si chiede in che cosa consiste la nuova opzione donna e mentre alcuni non la considerano una vera e propria proroga, c’è chi crede che questa ormai sia diventata una misura strutturale e chi ancora una volta, giorno dopo giorno si fa delle domande per cercare di capire quelli che sono i requisiti pensionistici per poter accedere a questa misura nel corso del 2019.

Questo ci fa capire come ad oggi il clima sia piuttosto confusionario e come sia determinante l’arrivo di questo decreto che possa chiarire ogni sorta di dubbio a riguardo. Tutti sono quindi in attesa di sapere e di poter leggere questo decreto, anche per capire il funzionamento di quota 100. Ad oggi sembra esserci anche una nuova bozza del decreto che cita l’articolo 16, nel quale si legge:” il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n° 180, é riconosciuto nei confronti delle lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1960, e delle lavoratrici autonome nate entro il 31 dicembre 1959 le quali abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni al 31 dicembre 2018.

Inevitabilmente, sono già arrivate le prime reazioni sui social da parte di alcune donne che risultano essere iscritti al gruppo “opzione donna, Le escluse” e tra queste a parlare è stata Mariella Bonotti, la quale scrive : “NUOVA BOZZA Un passo avanti è stato fatto. Ora attendiamo la Proroga anche per le nate nel 1961″.

Emergono, inoltre, delle polemiche anche per quanto riguarda la riforma pensioni per esodati ed in tanti sostengono che questa debba essere la vera priorità del governo. Ad insorgere è il comitato esodati licenziati e cessati, che ha organizzato proprio per oggi un presidio degli esodati non salvaguardati davanti al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, con lo scopo di ottenere una salvaguardia dei 6000 esodati esclusi da quelli che sono gli interventi precedenti. Nello specifico, sembra che ai manifestanti abbiamo lanciato una sorta di ultimatum al governo, affinché ci si possa rendere conto di quelle che sono le reali priorità del paese ed hanno minacciato di continuare a presiedere il Ministero dello Sviluppo Economico, fino a quando non saranno ricevuti dal ministro Di Maio.

Esodati: l’origine della vicenda

La questione degli esodati trae origine dalla riforma pensionistica realizzata del Governo Monti (articolo 24 del D.L. n.201/2011, c.d. riforma Fornero), che a decorrere dal 2012 ha sensibilmente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al pensionamento. La riforma, in particolare, ha portato a 66 anni il limite anagrafico per il pensionamento di vecchiaia; ha velocizzato il processo di adeguamento dell’età pensionabile delle donne nel settore privato (66 anni dal 2018); per quanto concerne il pensionamento anticipato, ha abolito il previgente sistema delle quote, con un considerevole aumento dei requisiti contributivi (42 anni per gli uomini e 41 anni per le donne) e l’introduzione di penalizzazioni economiche per chi comunque accede alla pensione prima dei 62 anni.

Al fine di salvaguardare le aspettative dei soggetti prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici, la riforma ha dettato una disciplina transitoria, individuando alcune categorie di lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente, preordinando allo scopo specifiche risorse finanziarie. Tale platea comprende, in particolare: i lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011; i lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della riforma) e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità; i lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore alla data del 4 dicembre 2011, nonché lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; i lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; i lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 si trovino in esonero dal servizio; i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 sono in congedo per assistere figli con disabilità grave, a condizione che maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito di anzianità contributiva di 40 anni. L’insufficienza delle norme transitorie contenute nella legge di riforma, resasi evidente nei mesi successivi alla sua entrata in vigore (mesi che hanno visto crescere la protesta dei lavoratori che si sarebbero venuti a trovare senza stipendio e senza pensione), ha indotto il Governo e il Parlamento a rivedere la platea dei soggetti ammessi al pensionamento secondo la normativa previgente, estendendola a più riprese.

Dapprima, l’articolo 6, comma 2-ter, del D.L. 216/2011 (c.d. decreto proroga termini) vi ha ricompreso anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in base ad accordi individuali, sottoscritti in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di riforma o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, purchè in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore della riforma (prima salvaguardia). Allo stesso tempo, l’articolo 6, comma 2-septies, dello stesso provvedimento (inserendo la lettera ebis) all’articolo 24, comma 14, del D.L. 201/2011), ha previsto che la normativa previgente continuasse ad applicarsi anche ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultassero essere in congedo per assistere figli con disabilità grave, a condizione che maturassero, entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), della L. 243/2004, e cioè in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.



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