Con l’introduzione di Quota 100 che finalmente è stata approvata dopo tanti mesi di indiscrezioni, dubbi e incertezze, adesso sembra essere sorto un altro legittimo dubbio. Questo è relativo alla correzione del TFR, ovvero del trattamento di fine rapporto.
Stando a quanto è emerso, sembra che usufruendo di Quota 100 e quindi uscendo prima dal mondo del lavoro, si potrebbe andare incontro ad uno slittamento della corresponsione della liquidazione avanti nel tempo. Si tratterebbe quindi di una somma che verrebbe pagata in ritardo piuttosto importante riguardo il pagamento delle somme che effettivamente spettano ai lavoratori privati e soprattutto agli statali. Le tempistiche per l’erogazione delle somme riguardanti il TFR potrebbero essere quindi differenti per queste due tipologie di lavoratori e inoltre si ipotizza che la corresponsione della stessa per coloro che sono con quota 100, potrebbe subire dei ritardi ulteriori.
Quindi volendo fare un esempio, a coloro che dovessero sfruttare la possibilità offerta dei fondi bilaterali per le imprese, uscendo così prima 3 anni in anticipo rispetto ai recapiti, potrebbe ricevere un TFR addirittura ben dopo 8 anni il pensionamento anticipato. Si parla di 8 o 3 anni ed a restare in sospeso è sempre la questione della liquidazione. Il tempo di quest’ultima potrebbe essere ridotto grazie alla formula del prestito bancario, ma al riguardo ci si chiede gli interessi a carico di chi poi effettivamente siano. Per chi non lo sapesse, il trattamento di fine rapporto è quella somma che viene riservata ai dipendenti del settore pubblico e privato e che è accantonata mese dopo mese, finché non si cessa il rapporto di lavoro.
Una volta giunti poi al termine, tutte queste somme che sono state accantonate andranno a formare quello che è il trattamento di fine rapporto e vengono erogate direttamente al lavoratore. Quest’ultimo ha diritto quindi al TFR che risulta essere non soltanto obbligatorio ma anche non rinunciabile e deve essere erogato direttamente dal datore di lavoro. Il TFR potrebbe anche essere definita una retribuzione differita non è una componente fissa della retribuzione, ma a differenza di quello che è lo stipendio, questo viene percepito soltanto al termine del rapporto di lavoro.
Il TFR è disciplinato dal codice civile articolo 2120 e proprio in questo si legge quanto segue: ” In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo del retribuzione dovuta per l’anno stesso e di vita per 13,5″. Nel caso in cui si dovesse cessare il rapporto di lavoro nei mesi in mezzo all’anno, la quota del trattamento di fine rapporto sarà misurato in maniera proporzionale.
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