Il decreto legge sulle pensioni, che è stato pubblicato lo scorso 28 gennaio 2019 ha introdotto la possibilità di poter riscattare con oneri agevolati il corso di studi universitari per i lavoratori che però risultano avere meno di 45 anni. Riguarderebbe soltanto periodi temporali da poter valorizzare con il sistema contributivo.
L’entrata in vigore quindi del decreto legislativo 4/2019, ha introdotto la facoltà di potersi riscattare con oneri agevolati il corso di laurea e nello specifico l’articolo 20 comma 6 del decreto legislativo 4 2019, consentirebbe fino al compimento dei 45 anni la possibilità di poter riscattare i corsi di studi universitari, che ricadono nel sistema contributivo ovvero che risultino essere successivi al 31 12 1995. Tutto ciò sarà possibile, pagando però un onere economico che è poco superiore a €5000 per ogni anno riscattato.
La facoltà presenta però due limiti, ovvero viene rivolto soltanto ai soggetti che hanno meno di 45 anni alla data della domanda di riscatto e si riferisce ai periodi di studi che si collocano al 31-12-1995 per i quali viene applicato il sistema di calcolo contributivo. Non potranno beneficiare di questa possibilità, coloro che stanno cercando di aumentare l’anzianità contributiva per poter uscire dal mondo del lavoro usufruendo di quota 100 fino al 2021. Sarebbero anche tagliati fuori quei lavoratori che hanno conseguito il diploma universitario prima del 31 12 1995 e che l’eventuale riscatto del periodo di studi, ricadrebbe nel sistema retributivo. Sarà possibile invece usufruire della possibilità del riscatto agevolato della laurea fino a 50 anni, per coloro che hanno frequentato l’università e negli anni che sono a cavallo tra il 1995 e il 1996 conseguendo quindi il relativo diploma dopo il 31 12 1995, riscattando sono gli anni successivi al 31 12 1995.
Per quanto riguarda i costi, stando alla legge 247/2007 dal primo gennaio 2008, sarebbe concesso il riscatto agevolato della laurea per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato alcuna attività lavorativa e in questo caso l’onere finanziario viene determinato dal versamento di un contributo che viene pagato per ogni anno che si vuole riscattare e che deve essere pari al livello minimo imponibile previsto dall’articolo 1 comma 3 della legge 233 del 1990 per e gestioni dei Lavoratori artigiani e commercianti e che deve essere moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti vigente nell’anno di presentazione della domanda.
Tutto ciò significa che il riscatto di un anno ammonta al pagamento di 5184,3 euro. Tutti i lavoratori che risultano esclusi da questo beneficio, potranno riscattare la laurea secondo le normali regole, ovvero se i periodi si collocano nel sistema retributivo, viene utilizzato il metodo della riserva matematica, mentre nel caso in cui i periodi si collocano nel sistema contributivo, viene utilizzato il criterio dell’aliquota percentuale prendendo però come riferimento, la retribuzione che si è versata nelle ultime 52 settimane di lavoro.
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