Pensioni ultime notizie, cos’è il cumulo pensionistico, a chi è rivolto



Alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione continua ad applicarsi la disciplina della c.d. finestra mobile di 18 mesi, mentre per la pensione in totalizzazione di anzianità vi è un ulteriore posticipo di 3 mesi rispetto ai diciotto di finestra mobile (le finestre mobili sono un periodo di slittamento variabile che deve trascorrere tra il momento di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi utili per il diritto a pensione e la decorrenza effettiva del rateo previdenziale).



Il cumulo pensionistico consente al lavoratore la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un’unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

La condizione fondamentale per poter procedere al cumulo è che rassicurato non risulti già titolare di un trattamento pensionistico diretto in una delle gestioni interessate dal cumulo stesso. Il cumulo dei periodi assicurativi può essere richiesto anche qualora l’interessato abbia maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico nelle forme assicurative oggetto del regime di cumulo, purché, si ribadisce, non sia già titolare di trattamento pensionistico diretto presso una delle gestioni.

Pertanto, sarà possibile valorizzare anche i periodi contributivi temporalmente non coincidenti accreditati presso le casse professionali, assieme a quelli maturati presso le altre gestioni della previdenza pubblica obbligatoria, (AGO, Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, Gestione separata, Fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria) al fine di maturare il diritto alla pensione anticipata oppure la pensione di vecchiaia secondo quanto stabilito dalla Legge Fornero.

Si potranno sommare tutti gli spezzoni contributivi non coincidenti nelle diverse gestioni previdenziali al fine di acquisire i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) utili per uscire con la pensione anticipata fino al 31.12.2018.

In merito alla pensione di vecchiaia in cumulo, con circolare 12 ottobre 2017, n. 140 l’INPS ha precisato che :

– nei casi in cui i regolamenti delle casse private prevedano requisiti minimi per la pensione di vecchiaia in cumulo diversi e più elevati rispetto a quelli di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, legge 22 dicembre 2011, n. 214, i periodi contributivi non coincidenti presso gli Enti di previdenza privati sono comunque validi ai fini della maturazione del diritto alla pensione;
– ciascun Ente procederà alla liquidazione della propria quota di pensione solo al momento dell’effettiva maturazione dei requisiti previsti dal proprio ordinamento;
– sebbene l’erogazione della pensione, in virtù di requisiti di vecchiaia diversi, possa avvenire in diverse franche, la pensione in regime di cumulo costituisce un’unica pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico (quali la perequazione automatica, l’integrazione al trattamento minimo, la quattordicesima, la maggiorazione sociale) vengono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato.

Il cumulo nella fattispecie dell’ENPAV

Pertanto, la pensione di vecchiaia in cumulo è una pensione a formazione progressiva, il cui diritto si perfeziona man mano che si realizzano i requisiti previsti presso le diverse gestioni. Nella fattispecie dell’ENPAV, per la pensione di vecchiaia cumulata, il veterinario potrà esercitare la facoltà di cumulo al raggiungimento dei requisiti INPS, ma per il perfezionamento del diritto alla quota di pensione di vecchiaia ENPAV, dovrà aver maturato i requisiti anagrafici e contributivi di cui all’art. 21 del Regolamento di attuazione dello statuto ENPAV (68 anni e 35 anni di anzianità contributiva). Se il veterinario ha raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo con i minimi di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della Legge n. 214 del 2011 relativi alla gestione INPS (67 anni e 20 anni di anzianità contributiva), ma non raggiunge i requisiti contributivi più elevati necessari per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo ENPAV (68 anni e 35 anni di anzianità contributiva) a causa, ad esempio, della cancellazione dall’Ente, la sua pensione sarà costituita dalla quota INPS e per la quota di pensione calcolata dall’ ENPAV non percepirà la pensione di vecchiaia, bensì soltanto una rendita pensionistica calcolata sulla base degli anni di effettiva contribuzione all’ ENPAV. Qualora il richiedente abbia raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo con i minimi di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 relativi alla gestione INPS, ma a causa del decesso non raggiunga i requisiti anagrafici o contributivi per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo ENPAV, si applicheranno le disposizioni vigenti nel Regolamento ENPAV relative alla pensione indiretta.



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