Emergono novità interessanti sul fronte delle pensioni dei contributi INPS, grazie all’incremento degli interessi legali a partire dallo scorso primo gennaio 2019. Proprio l’Inps ha fornito tutte le informazioni necessarie legate proprio alla modifica del saggio di interesse legale stabilito dal decreto del MEF del 12 dicembre 2018 e pubblicato su Gazzetta ufficiale del 15 dicembre 2018, attraverso la circolare numero 124 del 28 dicembre 2018. Questa circolare ha soltanto uno scopo, ovvero quello di chiarire alcuni dubbi sul calcolo delle somme aggiuntive o per omesso oppure per ritardato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e sulle prestazioni pensionistiche previdenziali, in seguito alla variazione del saggio degli interessi legali che è fissato allo 0,8% a partire proprio dal primo gennaio.
Il decreto MEF del 12 dicembre 2018 è stato pubblicato in Gazzetta serie generale numero 291 del 15 dicembre 2018, stabilendo la variazione del saggio di interesse legale fissato allo 0,8% con decorrenza a partire dal primo gennaio 2019. Si fa riferimento all’articolo 1284 del codice civile, il quale stabilisce che il ministro del tesoro con un proprio decreto che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dello scorso anno a quello cui il saggio fa riferimento, può andare a modificarne la misura annualmente sulla base di quello che è il rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato, che ha una durata non inferiore a 12 anni si è tenuto conto anche del tasso di inflazione registrato durante l’anno.
La circolare in questione ha anche come oggetto un secondo punto, ovvero quello riguardante i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso oppure ritardato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Sì precisa che la legge numero 388 del 2000 e abbia disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili alla misura prevista per interessi legali e tale previsione risulta essere subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti. Nel caso in cui fosse stata fatta domanda di pagamento dilazionato, la condizione andrebbe a realizzarsi soltanto dopo l’accoglimento della domanda, dove si richiede rispetto dei requisiti non soltanto di correttezza ma anche di regolarità di quelli che sono i versamenti dovuti. Si applica quindi ai contributi che hanno scadenza di pagamento, con decorrenza a partire dal primo gennaio 2018 19 la misura dello 0,8%.
Il calcolo degli interessi dovuti sarà effettuato secondo i tagli vigenti alle rispettive decorrenze. Ci sarebbe poi un’ultima voce della circolare che va a riguardare gli interessi legali sulle prestazioni pensionistiche previdenziali. Il provvedimento andrebbe a produrre degli effetti, anche facendo riferimento alle somme poste in pagamento dall’istituto a partire dal primo gennaio 2019 e la misura degli interessi dello 0,8% andrebbe ad applicarsi alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento a partire dal primo gennaio 2019.
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