Controcopertina

Pensioni 2019, pignoramento presso terzi Inps. Previsto per importi sotto i 5 mila euro



Ultimamente la Corte di Cassazione si è pronunciata con una sentenza piuttosto recente pronunciata sul pignoramento pensioni e nello specifico sull’importo pignorabile che ammonterebbe ad un quinto della pensione. Al fine di individuare la parte legata al pignoramento delle pensioni, bisogna fare riferimento alla legge 153 del 1969. Nello specifico l’articolo 69 sancisce come le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto legge 4 ottobre 1935 numero 1827 e successive modificazioni e integrazioni nonché gli assegni di quella articolo 11 della legge 5 novembre 1968 numero 1115 possono essere ceduti sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare per debiti verso Istituto Nazionale della Previdenza Sociale derivanti da indebiti prestazioni percepite a carico di forma di previdenza gestite dall’istituto stesso ovvero da omissione contributiva escluse in questo caso le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative.



Per quanto riguarda le pensioni ordinarie liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, viene fatto salvo l’importo che corrisponde al trattamento minimo. L’articolo ancora sancisce come le somme dovute al Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per prestazioni indebitamente percepite, non potranno essere trovate da interessi, salvo per indebita percezione sia dovuta al Dolo dell’interessato.

In questo caso, dunquem l’INPS può procedere in questo modo ovvero cercando di recuperare le somme indebitamente versate in favore di un proprio assistito, oppure cercare di recuperare le somme riguardanti nei omissioni contributive. Ci si chiede se le pensioni possono essere pignorate nei limiti di un quinto del loro ammontare e se in questo caso bisogna fare riferimento al lordo oppure al netto dell’imposta.

A sciogliere questo debbio re è stata proprio la Corte di Cassazione con la sentenza numero 3648 del 2019. Questo sancisce come la quota pensione pignorabile nei limiti del quinto bisogna considerarsi al netto delle ritenute fiscali. Tutto sarebbe iniziato con una pensionata che ho tenuto un decreto ingiuntivo nei riguardi dell’Inps, che va trattenuta delle somme della sospensione ma effettuando un calcolo sul lordo dell’altezza piuttosto che sul netto. La pensionata poi si è rivolta così alla Cassazione e quest’ultimo ha stabilito come il calcolo della quota pignorabile quindi compensabile fare un quinto va effettuato, valutando tutta una serie di trattamenti al netto delle ritenute che per legge vengono applicate titolo fiscale.  Qualora la pensione superi i €5000, l’ l’importo viene accreditato sul conto del pensionato. Nel caso in cui la pensione sia superiore a €5000, l’Inps è tenuta a consultare per poter accertare la sussistenza gli eventuali debiti e nel caso non ce ne fossero, la pensione viene regolarmente accreditata. Nel caso in cui dovessero esserci invece dei debiti, la pensione viene bloccata oppure sospesa temporaneamente in attesa del pignoramento.



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