Cosa succede quando un cittadino percepisce una pensione erogata dall’INPS, ma vive in un altro paese come ad esempio la Francia? La legge stabilisce che la pensione che viene erogata dall’INPS ad un contribuente residente in Francia, deve essere tassato in Italia.
Questo soltanto per effetto dell’applicazione dell’interpretazione della Convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, che è stata stretta tra la Francia e l’Italia. E’ questo quanto chiarito dalla sentenza n. 1233/2018 della sezione n.3 della Commissione tributaria provinciale di Genova. In questo caso specifico, che è stato esaminato dai giudici, pare che il contribuente che è residente in Francia, avesse presentato una richiesta di rimborso relativo alle trattenute a titolo di IRPEF effettuate sulla pensione erogata direttamente dall’INPS, poiché gli stessi da pensione erano già assoggettati a tassazione in Francia, dove il pensionato era residente.
Il contribuente aveva impugnato successivamente il silenzio rifiuto che era stato opposto dall’ufficio attraverso questa istanza. Il pensionato pare avesse chiesto alla commissione tributaria di pronunciarsi riguardo l’illegittimità della tassazione effettuata dall’INPS per conto dell’Agenzia delle Entrate, riferendo che fosse in contrasto con le previsioni della convenzione tra la Francia e l’Italia al fine di evitare la doppia imposizione così come previsto dagli articoli 18 e seguenti della Convenzione tra il governo della Repubblica italiana e quello della Repubblica francese, ratificata con legge numero 20 del 1992.
Stando a quanto sancito dal comma 2 dell’articolo 18 della Convenzione italo francese farebbero eccezione al principio della tassazione nel paese di residenza, le pensioni tutte le altre somme pagate in applicazione della legislatura sulla sicurezza sociale che andrebbero tassate effettivamente presso il paese di erogazione. Qualche dubbio è emerso sul termine sicurezza sociale e nello specifico ci si chiede se ci si riferisca alle pensioni con un trattamento assistenziale come ad esempio quelle di invalidità, oppure se siano incluse anche quelle di vecchiaia che come sappiamo si maturano una volta versati un quantitativo di contributi.
La Ctp di Genova sembra che abbia rigettato il ricorso del contribuente facendo quindi riferimento alla sentenza numero 23001/2010. Questa sancisce quanto segue: “Nell’ordinamento italiano, a seguito di un’evoluzione costituzionalmente orientata, il termine “sicurezza sociale” sia indicativo di un concetto di ampio contenuto, comprensivo di tutti i diritti, tanto di previdenza che di assistenza, collegati alla persona, alla sua dignità ed, in quanto tali, inviolabili, secondo i principi riconosciuti dall’art. 38 Cost., principi peraltro presenti anche nel diritto internazionale”. Questo fa capire come effettivamente vige il principio secondo cui la pensione va tassata in Italia e tra queste ci sarebbe inclusa anche la pensione di anzianità è di vecchiaia erogata dall’INPS di un contribuente che residente in Francia.
Add comment