Emergono tante interessanti novità, riguardanti il pagamento del bollo relativo alla fattura elettronica per il 2019. Come funziona e quali sono le istruzioni diffuse dal Ministero dell’Economia e delle finanze, MEF? Sembra che in alcuni casi, bisognerà apporre proprio sulla fattura elettronica un bollo virtuale, visto che non sempre si potrà utilizzare la marca da bollo che in genere viene utilizzata per le fatture cartacee. Vediamo cosa dice la normativa vigente, ovvero quanto sancito dal dpr 642 del 1972, che disciplina le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sia per le fatture elettronica che per quelle cartacee. In questo DPR si chiarisce come l’imposta di bollo sia dovuta in tutti quei casi in cui l’importo che è riportato in fattura, risulti escluso, esente oppure fuori dal campo dell’Iva per un valore totale superiore a 77,47 euro. Questa regola, quindi vale anche per la fatturazione elettronica che ricordiamo essere obbligatoria a partire dal primo gennaio 2019.
Sulle fatture elettroniche, l’assolvimento dell’imposta di bollo non può ovviamente essere virtuale e l’obbligo è rivolto a soggetti che non devono comunque necessariamente ricevere le fattura elettronica, quindi non sembrano esserci eccezioni rispetto al pagamento dell’imposta stessa. Una volta chiarito questo, lo scorso 28 dicembre del 2018 il Ministero dell’Economia e delle Finanze pare che abbia chiarito come il pagamento dell’imposta di bollo sia piuttosto semplice ed è stato introdotto proprio con l’avvio della fatturazione elettronica lo scorso primo gennaio del 2019.
Nel testo che è stato diffuso direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze lo scorso 28 dicembre 2018, si legge quanto segue: “Con l’entrata in vigore dal primo gennaio 2019 della fatturazione elettronica obbligatoria, cambieranno le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per quanti mi sono assoggettati. Il decreto firmato oggi dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria, per facilitare l’adempimento da parte del contribuente prevede che al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio”.
Ed ancora nel testo diffuso dal MEF, Ministro dell’Economia e delle Finanze, si legge come è proprio grazie a questi dati che poi l’Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito un servizio, che darà la possibilità a tutti gli interessati di potere pagare l’imposta di bollo con un addebito direttamente sul proprio conto bancario o postale oppure si potrà utilizzare il modello F24 che viene predisposto dalla stessa agenzia. Nelle disposizioni del decreto inoltre viene sottolineato come si applicheranno le fatture elettroniche che sono emesse a partire dal primo gennaio 2019.
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