Licenziamento per giusta causa in malattia, tutti i casi possibili



La legge prevede che ci sia il divieto di licenziare un lavoratore che si trova in malattia, ma purtroppo o per fortuna esistono una serie di eccezioni che sono state individuate dalla giurisprudenza. Tra i tanti casi ci sarebbe il licenziamento dovuto al superamento del periodo di comporto ovvero il numero massimo di giorni di assenza per malattia consentito dalla legge, ma anche quello conseguente allo scarso rendimento successivo al rientro e anche alle condotte poste dal lavoratore proprio durante la malattia.



Vedremo qui di seguito tutte le ipotesi di licenziamento per giusta causa in malattia, tenendo conto anche di una recente pronuncia della Cassazione che ha giustificato la risoluzione del rapporto di lavoro, tutte le volte in cui queste malattie sono attaccate ai giorni di riposo. Partiamo dal presupposto che la legge stabilisce il diritto al lavoratore di assentarsi dal posto di lavoro per il tempo in cui è malato e anche in quello che è necessario per tornare in forma e quindi il periodo della convalescenza.

Durante questo periodo, il lavoratore nonostante non si regga sul posto di lavoro ha comunque diritto allo stipendio che viene quindi recuperato tramite l’INPS, nel caso in cui venga anticipato dal datore di lavoro. Va detto però che l’assenza per malattia va giustificata traverso presentazione di un certificato medico che sarà compilato dal medico di famiglia e comunicato tempestivamente in via telematica all’INPS. L’ente in questione mette a disposizione questo certificato medico a disposizione dell’azienda presso cui il lavoratore svolge le sue mansioni e sarà poi l’azienda a decidere se richiedere la visita fiscale di controllo o meno. Nel caso in cui il lavoratore dovesse essere davvero malato e quindi la malattia risulta coperta da certificato medico, il datore di lavoro non può mai effettuare il licenziamento.

Al massimo il datore di lavoro lo potrà sostituire nell’attesa che possa rientrare, riservandogli comunque lo stesso posto di lavoro e lo stesso trattamento. Questo divieto di licenziamento però vale soltanto per il numero dei giorni prestabiliti dal contratto collettivo nazionale e superato questo tempo, il dipendente può essere tranquillamente licenziato. Questo è definito il periodo di comporto che previsto soltanto a tutela dell’azienda. Oltre al superamento del periodo di comporto, è previsto anche un altro caso in cui il licenziamento per giusta causa del dipendente in malattia è possibile e questo avviene quando durante la stessa malattia, il lavoratore ha delle condotte illecite tanto gravi da ledere il rapporto di fiducia.



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