Torniamo a parlare di legge 104 e di permessi. La Corte di Cassazione si è espressa in tal senso, ovvero il lavoratore può usufruire dei tre giorni di permesso mensile per prestare assistenza a familiare disabile anche nel caso in cui questo si trovi ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale come case famiglia, comunità alloggio oppure case di riposo. La Cassazione si è espressa dopo che l’Asl TO5 aveva appurato che la madre di un lavoratore, per la quale usufruiva di tre giorni di riposo ai sensi dell’art. 33 comma 3 della legge 104/92, soggiornava presso una residenza alberghiera. Per questo motivo l’Azienda Sanitaria aveva licenziato il lavoratore colpevole di aver dichiarato che la madre non era ricoverata a tempo pieno presso alcuna struttura.
Ovviamente il lavoratore aveva impugnato il provvedimento ma sia il Tribunale del lavoro che la Corte d’Appello avevano respinto il ricorso. Il lavoratore così ha decido si rivolgersi alla Cassazione. Quest’ultima sembra aver chiarito la ratio dell’Istituto dei permessi in base a quanto previsto dalla legge 104/92. Così la Cassazione è intervenuta affermando come i permessi non sono fruibili soltanto nel caso di ricovero a tempo in un ambiente ospedaliero o altra azienda simile, sia pubblico che privato, dove è possibile garantire il necessario livello di assistenza sanitaria continuativa e globale.
La Cassazione aggiunge “assistenza che non può essere invece garantita in strutture residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo“.
Legge 104 e permessi
Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 33, comma 3 della legge 104/92, il lavoratore può usufruire di tre giorni di permesso anche nel caso in cui il soggetto con handicap grave da assistere sia ricoverato nelle predette strutture di tipo sociale. Inoltre, il lavoratore non può usufruire di tre giorni di permesso qualora il soggetto con handicap grave sia ricoverato sempre a tempo pieno presso strutture ospedaliere o simili. La Sentenza della Cassazione in questione, ha riguardato un lavoratore dell’Asl, ma si può tranquillamente applicare anche ai dipendenti della Scuola.
Tuttavia, va anche detto che i permessi vanno concessi in caso di ricovero a tempo pieno: del minore disabile, se i sanitari certificano il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare; del disabile in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine. I permessi sono concessi quando il disabile si deve recare al di fuori dalla struttura che lo ospita per fare visite specialistiche e terapie certificate.
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