Invalidità e handicap sono due cose differenti. Per quanto riguarda l’accertamento dell’invalidità la norma di riferimento è la legge 118, in questo caso la commissione Inps andrà a valutare un accertamento sanitario. Per quanto riguarda invece, accertamento delle handicap, la norma di riferimento è la ben nota legge 104, in questo caso riguarderà solamente l’aspetto medico legale, ma anche l’impatto sociale che alla patologia. Detto in parole più semplici per quanto riguarda l’invalidità civile la commissione Inps si pone una domanda, quanto lo stato di salute riduce la capacità lavorativa della persona? Se la riduce, in che percentuale?
Prima di rispondere a questa domanda è necessario fare una differenziazione tra invalidità e inabilità lavorativa. L’inabilità lavorativa è prevista per coloro i quali non sono in grado in modo assoluto e perentorio di poter svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa e pertanto, ha diritto ad avere una pensione mensile chiamata pensione di inabilità. Attenzione, questa pensione è incompatibile con qualsiasi tipo di attività, quindi con qualsiasi tipo di contratto lavorativo, che può essere subordinato, autonomo.
Cosa diversa è per l’invalido. Non sono invada può lavorare, chiaramente avrà capacità lavorative ridotte sulla base delle patologie di cui soffre. Questo vuol dire che i datori di lavoro avrà degli obblighi nei confronti di questo lavoratore. Non a caso, quando un invalido supera una determinata percentuale, avrà diritto e la possibilità di iscriversi in una lista di categorie protette.
La conseguenza è che i datori di lavoro in tutte le specie delle strutture pubbliche e private hanno un obbligo di assunzione in relazione al numero dei dipendenti. Nel momento in cui un datore di lavoro supera i 15 dipendenti all’obbligo di assumere almeno un dipendente che sia iscritto all’interno di queste liste.
Da 36 a 50 dipendenti ci sarà l’obbligo di assumere due persone che si trovano all’interno di questi dette categorie. Superando questa soglia da 50 lavoratori in su, c’è addirittura l’obbligo di assunzioni pari al 7%.
Quindi una persona con invalidità pari a 74% può stare tranquilla e presentare domanda di lavoro.
Va detto, che una invalidità del 74% in genere darà comunque diritto a un assegno mensile di circa 280 al mese, chiaramente verrà rivalutato in base di parametri, però è legato a due requisiti, la disoccupazione e non avere un reddito superiore a 4800 circa annuo. Quando si va a disoccupazione, non si parla di assoluta in occupazione ma, il ministero ha chiarito che questi casi, con il termine di disoccupato si intende anche un lavoratore che non superi annualmente un reddito di circa 4800.
In definitiva a quanto detto, appare evidente che un lavoratore invalido può continuare a svolgere la sua attività lavorativa e a percepire anche l’assegno di invalidità a 74% purché non superi quel determinato reddito. Quindi tutte le persone che si trovano in queste condizioni e che hanno gravi patologie non devono aver paura a presentare domanda di invalidità, perché il riconoscimento del 74% non comporta automaticamente l’impossibilità di lavorare, anzi, si conserva il diritto di lavorare. Anche invalidi possono lavorare, ecco perché sono previste delle categorie protette. Il problema contrario è proprio il riconoscimento di invalidità, cioè riuscire a vedersi riconosciuta quella che è la propria invalidità e quelle che sono le proprie patologie.
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