Si è parlato tanto di pace fiscale e di bollo auto e sembra che le ultime notizie siano davvero molto interessanti per gli automobilisti. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, ovvero la numero 11410 del 30 aprile 2019 ha deliberato che la pace fiscale vale anche per chi non ha pagato il bollo auto e quindi le somme dovute e non riscosse negli anni compresi tra il 2000 e il 2010, non sono più dovute. In questo modo quindi è stata deliberata la decadenza delle richieste di pagamento e dei contenziosi per intervenuta normativa circa la rottamazione delle cartelle esattoriali.
Detto in parole più semplici quindi, anche i debiti relativi al bollo auto rientrano in quello che è stato definito il decreto fiscale 2018 che elimina di fatto tutte le cartelle di pagamento di importo fino a €1000. Non è quindi il bollo che viene stralciato ma più che altro la cartella esattoriale che è emessa in conseguenza al mancato versamento dell’imposta e visto che fino al 2010 l’importo dell’imposta automobilistica era inferiore a €1000 l’anno, queste cartelle vanno a rientrare nei limiti previsti dalla legge per lo stralcio e quindi per il conseguente annullamento. Sembrerebbe che questa pace fiscale valga anche per coloro che hanno un contenzioso con il fisco in corso, oppure che hanno avviato il ricorso attraverso la richiesta di pagamento del bollo auto.
La decisione della Corte di Cassazione
Inoltre, sempre con la stessa sentenza, la Corte di Cassazione avrebbe anche precisato che l’annullamento è effettuato da alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. “ Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015”. Questo ancora quanto precisato dalla Corte di Cassazione.
Tempi di prescrizione, vale la data della cartella o di notifica
Quando il bollo auto non è pagato viene notificata una cartella esattoriale che contiene l’importo originario con l’aggiunta anche di sanzioni ed interessi e in questo caso la cartella va pagata entro 60 giorni dalla notifica. Nel caso in cui invece non viene effettuato il pagamento, l’agenzia può procedere alla riscossione forzata ed al fermo amministrativo. La cartella esattoriale è considerata legittima, soltanto se preceduta dall’avviso di accertamento e se dalla data della notifica dell’avviso sono decorsi più di tre anni.
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