Per tutelare il diritto alla salute – il quale è riconosciuto come diritto fondamentale dalla Costituzione – al dipendente sia pubblico che privato viene consentita l’assenza retribuita nei giorni in cui la capacità lavorativa è ridotta a causa dell’insorgere di una malattia o di un infortunio. Durante la malattia, però, il dipendente non percepisce il normale stipendio, bensì un’indennità sostitutiva che per la maggior parte del periodo viene corrisposta dall’Inps.
In seguito al 180esimo giorno il dipendente non percepirà più alcuna indennità dall’INPS, che infatti pare si faccia carico soltanto dell’indennità di malattia per il periodo che va dal 4 al 180 giorno. Chi è Dunque che paga il dipendente nei primi tre giorni di assenza? Quello che è definito il periodo di carenza è totalmente a carico del datore di lavoro mentre sarà il CCNL di riferimento a stabilire la percentuale di retribuzione che dovrà essere corrisposta nei confronti del dipendente.
Bisogna anche dire che comunque l’importo dell’indennità della malattia potrà essere ridotto in caso di assenza alle visite fiscali e nello specifico il dipendente potrebbe essere sanzionato con la decurtazione del 100% dell’indennità per i primi 10 giorni di malattia e del 50% per il periodo successivo. Chi non si fa trovare a casa per la visita fiscale rischia davvero tanto perché sono obbligati ad essere reperibile negli orari delle visite.
I lavoratori non soltanto del pubblico ma anche del privato dovranno farsi trovare al domicilio indicato nel certificato negli orari previsti in modo da essere a disposizione del medico che viene inviato dall’istituto per accertarsi dello stato di malattia e non c’è alcuna differenza tra i festivi e i feriali. Nello specifico il dipendente che non si fa trovare a casa per la visita fiscale andrà in contro alla perdita del diritto all’indennità di malattia per i primi 10 giorni di assenza, mentre dal decimo giorno in poi questa viene dimezzata.
ASSENZE PER MALATTIA Il D.Lgs 150/2009 – Riforma Brunetta – ha introdotto importanti novità nel corpo del Testo Unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs 165/2001) anche per quel che attiene la disciplina delle assenze per malattia nel settore pubblico. L’art. 69, introducendo nel D.Lgs 165/2001 l’art. 55 septies, detta delle importanti disposizioni. A seguire cercheremo di delineare le tappe essenziali dell’evoluzione normativa in materia, a partire dal DL 112/2008, alla luce della prassi amministrativa (circolari, pareri, note) e della consolidata o maggioritaria impostazione giurisprudenziale. L’intento è quello di fornire agli iscritti della Fed. SNALS Confsal Cisapuni uno strumento pratico per approfondire le dovute conoscenze all’interno di un sistema finalizzato al contenimento della spesa pubblica. Una guida pratica, per rispondere ad alcuni interrogativi pratici che possono sorgere concretamente nella vita lavorativa e che, pertanto, necessitano di una soluzione immediata.
Il diritto del lavoro definisce la malattia una condizione patologica che determina un presupposto di incapacità alla attività lavorativa da parte del dipendente, costituendo un caso di impossibilità della prestazione lavorativa tale da determinare la sospensione del rapporto di lavoro e non la sua risoluzione. Nei casi di malattia, pertanto, il lavoratore ha diritto sia alla conservazione del posto di lavoro (stabilito dal Ccnl nella misura di 18 mesi) con relativa retribuzione o indennità, sia alla maturazione, nei periodi di assenza, dell’anzianità di servizio. La regolamentazione generale delle assenze per malattia è contenuta nel Contratto collettivo nazionale di lavoro; infatti, nello stesso, sono contenute disposizioni che regolano il diritto alla conservazione del posto, i limiti temporali di assenze per la sua conservazione, la diversificazione tra personale in ruolo e personale in periodo di prova, la maturazione dell’anzianità di servizio, il trattamento economico nel computo temporale a lungo termine.
IL QUADRO NORMATIVO Il decreto legge n. 78/2009 è intervenuto sul testo dell’art. 71 – Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni – del DL n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, inserendo misure dissuasive dell’assenteismo. Il D.Lgs 150/2009 ha reso più efficaci e diffusi i controlli sulle assenze, ribadendo per le amministrazioni un dovere generale di richiesta della visita fiscale anche per un solo giorno. Inoltre, esautorando la contrattazione collettiva, è stato attribuito al Ministro per la Pubblica Amministrazione il potere di individuare le fasce orarie di reperibilità. Con il decreto ministeriale n. 206 del 18 dicembre 2009, sono state fornite le indicazioni relative alle fasce orarie di reperibilità ed identificate alcune deroghe, fornendo una sorta di casistica di assenze che permettono al lavoratore di non rispettare le fasce stesse. Il DL 98/2011 convertito in L. 111/2011 ha riformulato il comma 5 dell’art. 55 septies del D.Lgs 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego) relativo ai controlli sulle assenze aggiungendo i commi 5 bis e 5 ter. In merito alla trasmissione telematica dei certificati di malattia l’art. 55 septies è stato poi modificato dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 di conversione del DL n. 179 del 18 ottobre 2012 (c.d. sviluppo bis).
Con la circolare n. 10/2011, il Dipartimento Funzione Pubblica ha poi fornito indicazioni sulle modalità di svolgimento dei controlli medico fiscali, alla luce delle modifiche apportate all’art. 55 septies. Le disposizioni richiamate hanno previsto: la conferma che per i primi dieci giorni di ciascun evento di malattia deve essere erogato soltanto il trattamento economico fondamentale; la conferma che, dopo il secondo episodio di malattia nel corso dell’anno, la successiva malattia può esser giustificata solamente con un certificato rilasciato dal Sistema Sanitario Nazionale o da un medico con questi convenzionato; la conferma che anche il primo episodio di malattia nel corso dell’anno può essere giustificato solamente con un certificato rilasciato dal Sistema Sanitario Nazionale o da un medico con questi convenzionato, se si protrae oltre i 10 giorni; la conferma dell’obbligo di disporre la visita fiscale fin dal primo giorno di assenza se si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative; l’abrogazione della fasce di particolare restrizione (ore 8-13 e 14-19) per le visite fiscali al domicilio in caso di malattia; l’abrogazione dell’art. 71, comma 5, che prevedeva l’impossibilità di considerare presente un lavoratore assente dal lavoro ai fini della distribuzione delle risorse decentrate La previsione che il costo delle visite fiscali richieste dalle amministrazioni pubbliche è a carico delle stesse amministrazioni e non delle Aziende Sanitarie. Infatti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale (n. 207/2010) le amministrazioni devono corrispondere il pagamento delle visite fiscali in quanto prestazioni che, non costituendo livello essenziale di assistenza, non possono gravare sul Ssn.
IL CONTROLLO DELLA MALATTIA Le disposizioni richiamate disciplinano: a) i casi nei quali l’amministrazione deve disporre il controllo sulla malattia; b) le modalità di giustificazione dell’assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici; c) l’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina dei controlli; d) il regime della reperibilità ai fini del controllo.
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