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Colf, badanti e babysitter: iniziano i controlli INPS “Silenti” 2018



CHI SONO I LAVORATORI DOMESTICI La persona al servizio del datore di lavoro deve essere assicurata come lavoratore domestico quando presta la sua opera esclusivamente per le necessità della vita familiare del datore di lavoro stesso (ad esempio: tuttofare, camerieri, cuochi, bambinaie, governanti, baby-sitter, ecc.). L’obbligo di assicurare il lavoratore domestico esiste sempre se la sua attività è subordinata e retribuita, cioè se egli svolge il servizio sotto le direttive del datore di lavoro ed inoltre riceve per le sue prestazioni una retribuzione, non importa se solo in denaro oppure solo in natura (sotto forma cioè di vitto, alloggio, ecc.) ovvero parte in denaro e parte in natura. E’ obbligatorio assicurare i lavoratori domestici: – qualunque sia la durata del lavoro (al limite anche una sola ora al mese); – anche se il lavoro è saltuario e discontinuo; – anche se già assicurati per altra attività (ad es.: i domestici che svolgono contemporaneamente lavori di pulizia degli stabili condominiali oppure sono occupati presso un’industria); – anche se di nazionalità straniera; – anche se pensionati.



LE CATEGORIE DEI LAVORATORI DOMESTICI Secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro domestico, gli addetti ai servizi familiari sono classificati, a seconda delle mansioni che svolgono, in quattro categorie. 1° categoria super: vi appartengono coloro che hanno professionalità specifica sul piano praticooperativo e che sono in possesso di un diploma specifico o attestato professionale riconosciuto dallo Stato o dagli Enti pubblici. 1° categoria: vi appartengono coloro che, con piena autonomia e responsabilità, presiedono all’andamento della casa per esplicito incarico del datore di lavoro, o comunque svolgono mansioni per le quali occorre un’elevata “competenza” professionale (ad es.: dama di compagnia, istitutrice, puericultrice, maggiordomo, capocuoco, infermiere diplomato “generico”); 2° categoria: vi appartengono coloro che svolgono mansioni relative alla vita familiare con la necessaria specifica capacità professionale (ad es.: balia o bambinaia, autista, cuoco, cameriere, guardarobiera, stiratrice, custode o portinaio di ville o case private), che abbiano un’anzianità di servizio di almeno 16 mesi e ogni altro lavoratore che non rientra nella prima o nella terza categoria. 3° categoria: vi appartengono i lavoratori generici che non hanno almeno tre anni di servizio se assunti prima del compimento del 16° anno di età, quelli con meno di due anni di servizio se assunti dopo il compimento del 16° anno di età e prima del 18° e quelli con meno di 16 mesi di servizio in tutti gli altri casi; vi appartengono inoltre coloro che svolgono esclusivamente mansioni manuali o di fatica.

CATEGORIE PARTICOLARI Sono da considerare a tutti gli effetti lavoratori domestici : parenti o affini del datore di lavoro che prestano attività lavorativa subordinata e retribuita o che si occupano dell’assistenza ad invalidi o ciechi (quest’ultimo caso vale anche per il coniuge); persone addette al servizio diretto e personale dei componenti le comunità di tipo religioso, militare o di tipo assistenziale o convivenze senza fini di lucro, culturale, politico, sportivo o di svago; autisti che prestano la loro opera alle dirette dipendenze dei membri di una famiglia; giardinieri e custodi che svolgono esclusiva attività presso una famiglia.

QUALI ASSICURAZIONI I lavoratori domestici, in dipendenza della loro attività lavorativa, sono soggetti alle seguenti assicurazioni: – per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (cioè per la pensione); – per la tubercolosi e la disoccupazione; – per gli assegni familiari; – per la maternità delle lavoratrici; – per la malattia (con esclusione della indennità economica); – per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

LA DENUNCIA DI ASSUNZIONE Ciascun datore di lavoro è tenuto a presentare all’INPS la denuncia di assunzione del lavoratore domestico, al fine di versare i contributi di legge. La domanda va fatta sull’apposito modulo reperibile presso gli uffici INPS, INAIL e gli Enti di patronato (mod. LD09) e va presentata nel più breve tempo possibile e comunque entro il decimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare nel corso del quale è avvenuta l’assunzione. Pertanto le scadenze relative alla presentazione della denuncia sono le seguenti: – 10 aprile, per le assunzioni dal 1° gennaio al 31 marzo; – 10 luglio, per le assunzioni dal 1° aprile al 30 giugno; – 10 ottobre, per le assunzioni dal 1° luglio al 30 settembre; – 10 gennaio, per le assunzioni dal 1° ottobre al 31 dicembre. Ovviamente la denuncia di assunzione deve essere presentata all’INPS anche se sono trascorsi i termini sopraindicati; in questo caso però la legge prevede per il ritardo l’applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti del datore di lavoro inadempiente. Prima di esaminare gli adempimenti connessi con l’obbligo assicurativo, è opportuno premettere alcune informazioni di carattere generale sull’assunzione dei lavoratori domestici.

COME SI ASSUME IL LAVORATORE Per assumere un lavoratore domestico, il datore di lavoro deve attenersi ad una precisa procedura, stabilita dalle leggi e dalle circolari del Ministero del Lavoro. La procedura da seguire è diversa a seconda che il lavoratore da assumere appartenga o no all’Unione Europea. LAVORATORE ITALIANO O U.E. Il datore di lavoro può assumere direttamente il lavoratore domestico, dopo aver concordato gli elementi del rapporto di lavoro (orario, retribuzione, ferie ecc..). Il lavoratore può essere assunto anche se non è iscritto nelle liste del collocamento.

 LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO Va distinto il caso in cui il lavoratore si trovi già sul territorio italiano da quello in cui lo stesso si trovi ancora nel suo paese.

SE IL LAVORATORE SI TROVA IN ITALIA L’iscrizione deve essere fatta direttamente alla competente sede INPS con le modalità previste per i lavoratori domestici non extracomunitari.

SE IL LAVORATORE SI TROVA ALL’ESTERO.

PRIMA DI VENIRE IN ITALIA Il datore di lavoro deve presentare una domanda in carta legale all’Ufficio Provinciale del Lavoro per ottenere il rilascio dell’autorizzazione al lavoro per il lavoratore. Nella domanda deve impegnarsi ad assicurare il lavoro per almeno 40 ore settimanali con condizioni normative e retributive uguali a quelle stabilite per i lavoratori italiani e dimostrare di possedere un reddito familiare annuo non inferiore a quanto stabilito per l’anno in corso (per il 1998 tale importo minimo è di 85 milioni). Il datore di lavoro deve inoltre assicurare: – la disponibilità di un alloggio adeguato; – il versamento dei contributi INPS; – la continuità del rapporto di lavoro per 24 mesi e l’impegno a comunicarne la cessazione entro cinque giorni. Il datore di lavoro inoltre deve confermare che il lavoratore ha preso atto che non gli sarà concesso, per almeno due anni, di svolgere lavoro dipendente diverso da quello domestico. A questo punto l’Ufficio del Lavoro rilascia l’autorizzazione. Ma non basta. Il datore di lavoro deve anche chiedere un nulla osta provvisorio alla Questura. L’autorizzazione, completa del nulla osta apposto dalla Questura, deve essere spedita al lavoratore nel Paese di residenza, in modo che egli possa esibirla alle autorità diplomatiche o consolari italiane del posto per ottenere il visto di ingresso in Italia. In aggiunta, il lavoratore deve consegnare alle autorità italiane locali una certificazione medica attestante la sana e robusta costituzione fisica e l’assenza di malattie infettive.

 DOPO L’ARRIVO IN ITALIA Il lavoratore, entro otto giorni dall’arrivo, deve chiedere alla Questura il permesso di soggiorno biennale per motivi di lavoro. Dovrà anche chiedere all’Ufficio delle imposte il rilascio del codice fiscale, necessario a tutti gli adempimenti relativi all’iscrizione all’INPS. Il datore di lavoro deve provvedere quanto prima alla denuncia di assunzione all’INPS di zona e chiedere all’Ispettorato Provinciale del Lavoro il libretto di lavoro per il lavoratore, esibendo il permesso di soggiorno e l’autorizzazione al lavoro. In questa occasione il datore di lavoro si deve di nuovo impegnare a adempiere tutti gli obblighi di legge.

SE IL LAVORATORE E’ CONVIVENTE L’assunzione del lavoratore convivente con la famiglia del datore di lavoro deve essere comunicata all’Anagrafe del Comune di residenza entro 20 giorni. Il datore di lavoro ha anche l’obbligo di segnalare alla Questura, entro 24 ore dall’inizio effettivo del rapporto di lavoro, la presenza del lavoratore presso la propria abitazione Naturalmente l’assunzione va anche denunciata all’INPS – come vedremo dettagliatamente più avanti – tramite la presentazione dell’apposito modulo LD09. Attenzione: in tutti i casi di assunzione di lavoratori stranieri, il datore di lavoro deve comunicarne notizia, entro 48 ore, all’autorità di Pubblica Sicurezza.

OBBLIGHI DEL LAVORATORE Perché il rapporto di lavoro domestico sia correttamente instaurato è necessario che il lavoratore presenti al datore di lavoro i seguenti documenti)

TUTTI I LAVORATORI – libretto di lavoro sul quale il datore dovrà annotare la data di assunzione, la qualifica del lavoratore e la data di cessazione del rapporto. Il libretto, in caso di più rapporti, va tenuto da un solo datore di lavoro, che ne rilascerà ricevuta; – carta d’identità o altro documento equivalente ed eventuali diplomi o attestazioni professionali specifici; – tessera sanitaria aggiornata rilasciata gratuitamente dalla Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) di residenza; – codice fiscale che dovrà essere comunicato all’INPS sul modello LD09 al momento della denuncia e dei versamenti contributivi)

LAVORATORI MINORENNI In aggiunta ai documenti indicati al punto, vanno presentati: – dichiarazione, rilasciata dai genitori o da chi esercita la patria potestà e vidimata dal Sindaco del Comune di residenza, con cui si acconsente che il lavoratore viva presso la famiglia del datore di lavoro; – certificato di idoneità al lavoro (da allegare al libretto di lavoro) rilasciato a seguito di visita medica preventiva effettuata dall’Ufficiale sanitario.) LAVORATORE STRANIERO In aggiunta ai documenti indicati al punto , va presentato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato dalla Questura.

Obblighi fiscali Il datore di lavoro domestico può trattenere dallo stipendio solo gli importi relativi alla quota di contribuzione spettante al lavoratore. Non essendo sostituto d’imposta non è invece tenuto a fare ritenute ai fini fiscali. Ha però l’obbligo di rilasciare al lavoratore una dichiarazione relativa alle retribuzioni percepite durante l’anno, che evidenzi l’importo trattenuto quale contribuzione all’assicurazione generale obbligatoria. Tale dichiarazione potrà essere utilizzata dal lavoratore per la denuncia fiscale dei propri redditi.

 IL CONTRATTO Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore, entro trenta giorni dalla data di assunzione, una lettera di assunzione (o altro documento scritto) in cui sono evidenziati gli elementi del rapporto di lavoro: – identità delle parti; – luogo di lavoro; – data di inizio del rapporto; – durata del periodo di prova; – inquadramento, livello e qualifica del lavoratore; – importo iniziale della retribuzione; – durata delle ferie; – orario di lavoro; – termini del preavviso in caso di recesso. Tale obbligo non trova applicazione nei rapporti di lavoro di durata complessiva non superiore a un mese e il cui orario non superi le otto ore settimanali e nel caso di rapporto di lavoro tra coniugi e tra parenti o affini (non oltre il terzo grado) conviventi. Il periodo di prova è di un mese per i lavoratori appartenenti alle prime due categorie, mentre dura otto giorni per tutti gli altri.



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