CHI SONO I LAVORATORI DOMESTICI La persona al servizio del datore di lavoro deve essere assicurata come lavoratore domestico quando presta la sua opera esclusivamente per le necessità della vita familiare del datore di lavoro stesso (ad esempio: tuttofare, camerieri, cuochi, bambinaie, governanti, baby-sitter, ecc.). L’obbligo di assicurare il lavoratore domestico esiste sempre se la sua attività è subordinata e retribuita, cioè se egli svolge il servizio sotto le direttive del datore di lavoro ed inoltre riceve per le sue prestazioni una retribuzione, non importa se solo in denaro oppure solo in natura (sotto forma cioè di vitto, alloggio, ecc.) ovvero parte in denaro e parte in natura. E’ obbligatorio assicurare i lavoratori domestici: – qualunque sia la durata del lavoro (al limite anche una sola ora al mese); – anche se il lavoro è saltuario e discontinuo; – anche se già assicurati per altra attività (ad es.: i domestici che svolgono contemporaneamente lavori di pulizia degli stabili condominiali oppure sono occupati presso un’industria); – anche se di nazionalità straniera; – anche se pensionati.
LE CATEGORIE DEI LAVORATORI DOMESTICI Secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro domestico, gli addetti ai servizi familiari sono classificati, a seconda delle mansioni che svolgono, in quattro categorie. 1° categoria super: vi appartengono coloro che hanno professionalità specifica sul piano praticooperativo e che sono in possesso di un diploma specifico o attestato professionale riconosciuto dallo Stato o dagli Enti pubblici. 1° categoria: vi appartengono coloro che, con piena autonomia e responsabilità, presiedono all’andamento della casa per esplicito incarico del datore di lavoro, o comunque svolgono mansioni per le quali occorre un’elevata “competenza” professionale (ad es.: dama di compagnia, istitutrice, puericultrice, maggiordomo, capocuoco, infermiere diplomato “generico”); 2° categoria: vi appartengono coloro che svolgono mansioni relative alla vita familiare con la necessaria specifica capacità professionale (ad es.: balia o bambinaia, autista, cuoco, cameriere, guardarobiera, stiratrice, custode o portinaio di ville o case private), che abbiano un’anzianità di servizio di almeno 16 mesi e ogni altro lavoratore che non rientra nella prima o nella terza categoria. 3° categoria: vi appartengono i lavoratori generici che non hanno almeno tre anni di servizio se assunti prima del compimento del 16° anno di età, quelli con meno di due anni di servizio se assunti dopo il compimento del 16° anno di età e prima del 18° e quelli con meno di 16 mesi di servizio in tutti gli altri casi; vi appartengono inoltre coloro che svolgono esclusivamente mansioni manuali o di fatica.
CATEGORIE PARTICOLARI Sono da considerare a tutti gli effetti lavoratori domestici : parenti o affini del datore di lavoro che prestano attività lavorativa subordinata e retribuita o che si occupano dell’assistenza ad invalidi o ciechi (quest’ultimo caso vale anche per il coniuge); persone addette al servizio diretto e personale dei componenti le comunità di tipo religioso, militare o di tipo assistenziale o convivenze senza fini di lucro, culturale, politico, sportivo o di svago; autisti che prestano la loro opera alle dirette dipendenze dei membri di una famiglia; giardinieri e custodi che svolgono esclusiva attività presso una famiglia.
QUALI ASSICURAZIONI I lavoratori domestici, in dipendenza della loro attività lavorativa, sono soggetti alle seguenti assicurazioni: – per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (cioè per la pensione); – per la tubercolosi e la disoccupazione; – per gli assegni familiari; – per la maternità delle lavoratrici; – per la malattia (con esclusione della indennità economica); – per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
LA DENUNCIA DI ASSUNZIONE Ciascun datore di lavoro è tenuto a presentare all’INPS la denuncia di assunzione del lavoratore domestico, al fine di versare i contributi di legge. La domanda va fatta sull’apposito modulo reperibile presso gli uffici INPS, INAIL e gli Enti di patronato (mod. LD09) e va presentata nel più breve tempo possibile e comunque entro il decimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare nel corso del quale è avvenuta l’assunzione. Pertanto le scadenze relative alla presentazione della denuncia sono le seguenti: – 10 aprile, per le assunzioni dal 1° gennaio al 31 marzo; – 10 luglio, per le assunzioni dal 1° aprile al 30 giugno; – 10 ottobre, per le assunzioni dal 1° luglio al 30 settembre; – 10 gennaio, per le assunzioni dal 1° ottobre al 31 dicembre. Ovviamente la denuncia di assunzione deve essere presentata all’INPS anche se sono trascorsi i termini sopraindicati; in questo caso però la legge prevede per il ritardo l’applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti del datore di lavoro inadempiente. Prima di esaminare gli adempimenti connessi con l’obbligo assicurativo, è opportuno premettere alcune informazioni di carattere generale sull’assunzione dei lavoratori domestici.
COME SI ASSUME IL LAVORATORE Per assumere un lavoratore domestico, il datore di lavoro deve attenersi ad una precisa procedura, stabilita dalle leggi e dalle circolari del Ministero del Lavoro. La procedura da seguire è diversa a seconda che il lavoratore da assumere appartenga o no all’Unione Europea.
LAVORATORE ITALIANO O U.E. Il datore di lavoro può assumere direttamente il lavoratore domestico, dopo aver concordato gli elementi del rapporto di lavoro (orario, retribuzione, ferie ecc..). Il lavoratore può essere assunto anche se non è iscritto nelle liste del collocamento.
LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO Va distinto il caso in cui il lavoratore si trovi già sul territorio italiano da quello in cui lo stesso si trovi ancora nel suo paese.
SE IL LAVORATORE SI TROVA IN ITALIA L’iscrizione deve essere fatta direttamente alla competente sede INPS con le modalità previste per i lavoratori domestici non extracomunitari.
SE IL LAVORATORE SI TROVA ALL’ESTERO.
PRIMA DI VENIRE IN ITALIA Il datore di lavoro deve presentare una domanda in carta legale all’Ufficio Provinciale del Lavoro per ottenere il rilascio dell’autorizzazione al lavoro per il lavoratore. Nella domanda deve impegnarsi ad assicurare il lavoro per almeno 40 ore settimanali con condizioni normative e retributive uguali a quelle stabilite per i lavoratori italiani e dimostrare di possedere un reddito familiare annuo non inferiore a quanto stabilito per l’anno in corso (per il 1998 tale importo minimo è di 85 milioni). Il datore di lavoro deve inoltre assicurare: – la disponibilità di un alloggio adeguato; – il versamento dei contributi INPS; – la continuità del rapporto di lavoro per 24 mesi e l’impegno a comunicarne la cessazione entro cinque giorni. Il datore di lavoro inoltre deve confermare che il lavoratore ha preso atto che non gli sarà concesso, per almeno due anni, di svolgere lavoro dipendente diverso da quello domestico. A questo punto l’Ufficio del Lavoro rilascia l’autorizzazione. Ma non basta. Il datore di lavoro deve anche chiedere un nulla osta provvisorio alla Questura. L’autorizzazione, completa del nulla osta apposto dalla Questura, deve essere spedita al lavoratore nel Paese di residenza, in modo che egli possa esibirla alle autorità diplomatiche o consolari italiane del posto per ottenere il visto di ingresso in Italia. In aggiunta, il lavoratore deve consegnare alle autorità italiane locali una certificazione medica attestante la sana e robusta costituzione fisica e l’assenza di malattie infettive.
DOPO L’ARRIVO IN ITALIA Il lavoratore, entro otto giorni dall’arrivo, deve chiedere alla Questura il permesso di soggiorno biennale per motivi di lavoro. Dovrà anche chiedere all’Ufficio delle imposte il rilascio del codice fiscale, necessario a tutti gli adempimenti relativi all’iscrizione all’INPS. Il datore di lavoro deve provvedere quanto prima alla denuncia di assunzione all’INPS di zona e chiedere all’Ispettorato Provinciale del Lavoro il libretto di lavoro per il lavoratore, esibendo il permesso di soggiorno e l’autorizzazione al lavoro. In questa occasione il datore di lavoro si deve di nuovo impegnare a adempiere tutti gli obblighi di legge.
SE IL LAVORATORE E’ CONVIVENTE L’assunzione del lavoratore convivente con la famiglia del datore di lavoro deve essere comunicata all’Anagrafe del Comune di residenza entro 20 giorni. Il datore di lavoro ha anche l’obbligo di segnalare alla Questura, entro 24 ore dall’inizio effettivo del rapporto di lavoro, la presenza del lavoratore presso la propria abitazione Naturalmente l’assunzione va anche denunciata all’INPS – come vedremo dettagliatamente più avanti – tramite la presentazione dell’apposito modulo LD09. Attenzione: in tutti i casi di assunzione di lavoratori stranieri, il datore di lavoro deve comunicarne notizia, entro 48 ore, all’autorità di Pubblica Sicurezza.
OBBLIGHI DEL LAVORATORE Perché il rapporto di lavoro domestico sia correttamente instaurato è necessario che il lavoratore presenti al datore di lavoro i seguenti documenti)
TUTTI I LAVORATORI – libretto di lavoro sul quale il datore dovrà annotare la data di assunzione, la qualifica del lavoratore e la data di cessazione del rapporto. Il libretto, in caso di più rapporti, va tenuto da un solo datore di lavoro, che ne rilascerà ricevuta; – carta d’identità o altro documento equivalente ed eventuali diplomi o attestazioni professionali specifici; – tessera sanitaria aggiornata rilasciata gratuitamente dalla Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) di residenza; – codice fiscale che dovrà essere comunicato all’INPS sul modello LD09 al momento della denuncia e dei versamenti contributivi)
LAVORATORI MINORENNI In aggiunta ai documenti indicati al punto, vanno presentati: – dichiarazione, rilasciata dai genitori o da chi esercita la patria potestà e vidimata dal Sindaco del Comune di residenza, con cui si acconsente che il lavoratore viva presso la famiglia del datore di lavoro; – certificato di idoneità al lavoro (da allegare al libretto di lavoro) rilasciato a seguito di visita medica preventiva effettuata dall’Ufficiale sanitario.)
LAVORATORE STRANIERO In aggiunta ai documenti indicati al punto , va presentato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato dalla Questura.
Obblighi fiscali Il datore di lavoro domestico può trattenere dallo stipendio solo gli importi relativi alla quota di contribuzione spettante al lavoratore. Non essendo sostituto d’imposta non è invece tenuto a fare ritenute ai fini fiscali. Ha però l’obbligo di rilasciare al lavoratore una dichiarazione relativa alle retribuzioni percepite durante l’anno, che evidenzi l’importo trattenuto quale contribuzione all’assicurazione generale obbligatoria. Tale dichiarazione potrà essere utilizzata dal lavoratore per la denuncia fiscale dei propri redditi.
IL CONTRATTO Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore, entro trenta giorni dalla data di assunzione, una lettera di assunzione (o altro documento scritto) in cui sono evidenziati gli elementi del rapporto di lavoro: – identità delle parti; – luogo di lavoro; – data di inizio del rapporto; – durata del periodo di prova; – inquadramento, livello e qualifica del lavoratore; – importo iniziale della retribuzione; – durata delle ferie; – orario di lavoro; – termini del preavviso in caso di recesso. Tale obbligo non trova applicazione nei rapporti di lavoro di durata complessiva non superiore a un mese e il cui orario non superi le otto ore settimanali e nel caso di rapporto di lavoro tra coniugi e tra parenti o affini (non oltre il terzo grado) conviventi. Il periodo di prova è di un mese per i lavoratori appartenenti alle prime due categorie, mentre dura otto giorni per tutti gli altri.
Vitto e alloggio Se il lavoratore domestico mangia e dorme del datore di lavoro, il valore convenzionale del vitto e alloggio (o anche uno solo di loro, nel caso in cui si riceva anche una sola prestazione in natura) deve essere aggiunto alla base oraria, sempre ed esclusivamente ai fini di determinare l’importo del contributo da versare. Il relativo valore convenzionale è stabilito da un’apposita Commissione nazionale, ma può essere aggiornato provincia per provincia dalla Commissione provinciale presso la Prefettura. Supponendo che tale valore sia pari a 7.000 lire giornaliere, si moltiplica questa cifra per il numero delle giornate in cui il lavoratore ha ricevuto le prestazioni in natura nel corso del mese e si ottiene il valore complessivo mensile.
Questo risultato si divide per il numero delle ore retribuite nello stesso mese e si ottiene la quota da aggiungere alla paga oraria. Se quindi, ad esempio, il lavoratore ha lavorato 26 giorni nel mese per un numero complessivo di ore pari a 170, il risultato diventa di 1.070 lire (7.000 lire giornaliere moltiplicate per 26 giorni e il risultato diviso per 170 ore). Alla quota oraria (comprensiva anche di quella relativa alla tredicesima mensilità) il datore di lavoro deve perciò aggiungere anche le 1.070 lire per stabilire l’esatto importo del contributo INPS.
Tredicesima mensilità Se è semplice calcolare immediatamente la misura oraria della retribuzione, in quanto il relativo importo è stabilito tra le parti, qualche difficoltà può sorgere a prima vista per la ripartizione ad ore dell’intera tredicesima mensilità. Ma con una semplice operazione si arriva subito a conoscere la quota oraria: basta dividere la paga effettiva oraria per 12. Il risultato è appunto la quota di tredicesima da aggiungere alla paga concordata, ovviamente soltanto per individuare quale contributo debba essere versato all’INPS.
Così, ad esempio, se il lavoratore prende 10.500 lire l’ora, la quota di tredicesima è di 875 lire l’ora (10.500 diviso 12 uguale 875). In questo caso la retribuzione oraria su cui calcolare il contributo è di 11.375 lire. In conclusione, mettendo insieme i due esempi sopra illustrati – e ricordando che la quota oraria della tredicesima deve essere calcolata anche sul valore in contanti del vitto e dell’alloggio – la retribuzione oraria del lavoratore domestico è così determinata: – paga oraria pattuita £ 10.500 – quota oraria del vitto e alloggio £ 1.070 – quota oraria gratifica natalizia £ 951 Totale paga oraria £ 12.521 E’ su questo importo totale che va calcolato il contributo INPS. Come si vede, gli esempi sono sempre riferiti ad una paga oraria, in quanto la legge stabilisce che il contributo da versare all’INPS è esclusivamente orario.
Pertanto, nei casi in cui la retribuzione sia settimanale, quindicinale o mensile, il datore di lavoro deve sempre ricondurre la retribuzione all’importo orario, dividendo la paga erogata nel periodo per il numero di ore retribuite nel periodo stesso.
LE FERIE Per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore domestico ha diritto a un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi (escluse le domeniche e le festività infrasettimanali), da usufruire preferibilmente nel periodo giugno – settembre e durante le festività natalizie, tenendo conto delle esigenze della famiglia presso cui si presta servizio. Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. Durante il periodo di ferie il lavoratore ha diritto, per ogni giornata, ad 1/26 della retribuzione mensile, comprensiva della eventuale quota sostitutiva per vitto e alloggio.
In caso di retribuzione oraria occorre prendere a riferimento il numero di ore effettuate nel mese precedente e dividere per 26, ottenendo così il numero di ore equivalente ad un giorno di ferie. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi anche durante le ferie, con le solite modalità. Al lavoratore che non ha raggiunto un anno di servizio spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato. Ciò a condizione che abbia superato il periodo di prova. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso, né durante il periodo di malattia o infortunio. Ai fini del calcolo del periodo di maturazione delle ferie, le frazioni di anno si calcolano in dodicesimi. Il lavoratore domestico con cittadinanza diversa da quella italiana ha la possibilità, in caso di necessità, di usufruire di un periodo più lungo, cumulando le ferie per un massimo di due anni.
COME SI COMPILA LA DENUNCIA Tramite il mod. LD09 il datore di lavoro ed il lavoratore debbono denunciare all’INPS il rapporto di lavoro domestico. Nella prima parte debbono essere fornite le complete generalità del lavoratore e l’indirizzo, oltre al codice fiscale. La seconda parte deve contenere le generalità del datore di lavoro, compreso il numero del codice fiscale, e la data di assunzione del lavoratore.
La terza parte riporta un questionario contenente una serie di domande alle quali occorre fornire precise risposte. La denuncia si conclude con la firma del datore di lavoro e del lavoratore, i quali si assumono la piena responsabilità dei dati e delle dichiarazioni fornite. Il modulo termina con la ricevuta della presentazione della domanda che l’INPS rilascia agli sportelli e che può essere utilizzata dal lavoratore come documento provvisorio per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Quali documenti I dati anagrafici del lavoratore debbono essere documentati all’INPS nel seguente modo. – Per le domande presentate direttamente allo sportello, con l’esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, passaporto, patente di guida, tessera postale, ecc.) del datore di lavoro e del lavoratore.
Per i lavoratori non appartenenti all’unione europea occorre esibire inoltre il tesserino di codice fiscale e il permesso di soggiorno aggiornato e in corso di validità oppure, in caso di chiamata nominativa, l’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro. Per le domande presentate da terze persone la documentazione descritta dev’essere sempre esibita in originale. – Per le domande inoltrate per posta la documentazione di cui sopra deve essere allegata in copia fotostatica. DUE O PIU’ FAMIGLIE Nell’ipotesi in cui il lavoratore domestico presti la propria attività alle dipendenze di due o più famiglie, ciascun datore di lavoro è tenuto a versare singolarmente i contributi. Non è consentito che una sola famiglia versi i contributi anche per conto delle altre.
IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI Sulla base della domanda e dei documenti presentati l’INPS provvede ad aprire una posizione assicurativa in favore del lavoratore domestico e ad inviare al datore di lavoro un blocchetto di bollettini di conto corrente postale per il versamento dei contributi dovuti in relazione al lavoro svolto dal dipendente. Prima di illustrare le modalità di compilazione dei bollettini è necessario fornire alcune precisazioni sulla determinazione e il calcolo dei contributi. Il contributo è commisurato alla paga effettiva oraria erogata al lavoratore domestico. Gli elementi che compongono la paga oraria sono i seguenti: 1- la retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti; 2- la tredicesima mensilità (gratifica natalizia) ripartita in misura oraria; 3- il valore convenzionale del vitto e alloggio, ripartito in misura oraria.
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