Bollo auto: hai ancora dubbi?
Bollo auto: pagamenti e scadenze
Il bollo auto è un’ imposta di possesso (altra cosa è la tassa di circolazione, che si applica solo ai veicoli cosiddetti “storici”, cioè di almeno 30 anni e con specifici requisiti), cioè una imposta patrimoniale (probabilmente incostituzionale), perché non riferita al valore del “patrimonio”, ma solo a caratteristiche tecniche. Il “bollo” auto infatti si calcola in base alla potenza della vettura (espressa in kilowatt) e al suo impatto sull’ambiente (Euro 0, Euro 1, Euro 2 e cosi via). Entrambi i dati, cioè potenza e livello di emissioni, sono indicati sulla carta di circolazione. L’imposta è dovuta per 12 mesi, o fino alla prima scadenza utile solo per le auto di prima immatricolazione; non sono più ammessi pagamenti per trimestri. L’imposta è a carico di chi risulta intestatario al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) de veicolo; l’onere della registrazione al PRA incombe sul proprietario del veicolo e deve avvenire entro 60 gg dall’immatricolazione o dall’autenticazione della firma del venditore in caso di veicoli usati. Occhio alla scadenza In linea generale, questa imposta va versata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del precedente pagamento. Dato che ogni Regione può variare la scadenza del bollo, è meglio fare una verifica prima di versare, perché in caso di ritardi bisogna pagare interessi e sanzioni, mentre in caso di anticipo non è facile farsi rimborsare. L’imposta è di competenza Regionale, che incassa l’intero importo, secondo i criteri fissati da una legge Nazionale. Il PRA, gestito dall’ACI non è l’esattore, ma solo l’archivio degli avvenuti pagamenti, e le Delegazioni ACI sono appunto sportelli di cassa. Su internet ci sono parecchie alternative per il calcolo del bollo in base alla targa che possono indicare, caso di pagamento oltre il termine di scadenza, anche l’importo di sanzioni e interessi da versare. Sul sito www.aci.it, è possibile calcolare il bollo partendo dalla targa del veicolo, calcolare l’importo dovuto, a seconda della regione di residenza del proprietario, verificarne la scadenza e pagarlo on line con un supplemento per il servizio BOLLONET. pari all’1,2% dell’imposta che si somma a € 1,87 di commissione fissa. Per un’imposta di € 200, il servizio costa quindi € 4,27, cioè il 2,13% dell’imposta,da confrontare con i costi e i disagi delle altre forme di pagamento ammesse. Il servizio è gratuito per i soci Aci.Pagare il bollo auto Il bollo auto può essere pagato in tabaccheria, nelle delegazioni Aci, i molte agenzie di pratiche auto e in alcune banche (anche tramite sportello bancomat oppure ricorrendo all’internet banking). In Posta, nella maggior parte dei casi, si deve compilare un bollettino in cui va indicato il numero di conto corrente postale della Regione. Nelle regioni convenzionate con l’Aci, negli uffici postali si può trovare il bollettino di pagamento già pre intestato: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria (più le province di Bolzano e Trento). A parte alcune banche, tutte le modalità di pagamento comportano il pagamento di una commissione: tabaccherie, uffici Aci e agenzie di pratiche auto chiedono una cifra fissa di 1,87 euro. I siti delle singole Regioni, se offrono questo tipo di servizio, applicano tariffe diverse tra loro, spesso in percentuale sull’importo da versare.
Bollo auto e figlio con legge 104, è possibile avere l’esenzione? Bollo auto e esenzione per legge 104/1992 La Legge 104, tra le tante agevolazioni, prevede anche l’esenzione del bollo auto sui veicoli condotti dalla persona invalida o disabile o dai familiari accompagnatori. Per poter usufruire dell’agevolazione bisogna presentare una domanda alla Regione competente (di residenza). Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione. Nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l’interessato può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Esenzione bollo auto: chi può farne richiesta Possono fare richiesta dell’esenzione dal bollo auto i soggetti affetti da: disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti; disabilità grave o con pluriamputazioni; disabilità per la quale e stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento; disabilità per cecità o sordità. Documenti d’allegare alla domanda Nel caso in questione art. 3 comma 3 della legge 104 bisogna presentare la seguente documentazione allegata in base al grado di disabilità: Disabilità con patologia che comporta grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da patologia con grave limitazione di deambulazione o affetti da pluriamputazioni. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico. La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da: Copia della carta di circolazione; Copia del verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n.104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/1992 derivante da patologie che comportano una grave limitazione della deambulazione o da pluriamputazioni; Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido). Nel caso di Disabilità mentale o psichica Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico. La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da: Copia della carta di circolazione; Copia del verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell.art.3 comma 3 della medesima legge derivante da disabilità psichica o mentale; Copia del certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi 18/80 e 508/88 emesso dalla Commissione preposta all’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n.295/90 ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che al disabile è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento; Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido). I veicoli per i quali è possibile chiedere l’esenzione L’esenzione del bollo auto si applica ai veicoli, condotti dai disabili o utilizzati per il loro accompagnamento, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina, e fino a 2800 cc se con motore diesel. L’esenzione spetta per un solo veicolo, si può possibile ottenere nuovamente l’agevolazione per un secondo veicolo solo se il primo, già soggetto di esenzione bollo, viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (Pra). Esenzione bollo auto sul veicolo del familiare Il veicolo deve essere intestato al disabile o, in alternativa, al familiare che lo ha fiscalmente a carico, nel caso specifico il padre che ha fiscalmente a carico il figlio di 8 anni può chiedere l’esenzione bollo auto. Un vincolo indispensabile per potere usufruire dell’esenzione del bollo auto è che il veicolo sia intestato al disabile o alla persona alla quale il disabile è fiscalmente a carico. Per essere ritenuto a carico fiscalmente, il reddito complessivo annuo del disabile deve essere entro la soglia di euro 2.840,51. Quindi, al di sopra di questo limite, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, occorrerà necessariamente che il veicolo e i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare). Sono escluse da questo limite sopra indicato, i redditi esenti (le pensioni sociali, le indennità comprese quelle di accompagnamento, le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi preverbali e agli invalidi civili) e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva. Per familiare del disabile si intende: il coniuge, i fratelli, le sorelle, i suoceri, le nuore e i generi, gli adottanti, nonché i figli e i genitori, in mancanza dei quali subentrano i discendenti o gli ascendenti più prossimi. Esenzione bollo auto permanente L’esenzione dal pagamento del bollo ha carattere permanente, se riconosciuta per il primo anno (con presentazione di regolare domanda), prosegue anche per gli anni successivi, senza l’onere di ulteriori adempimenti. Solo quando vengono meno le condizioni dell’agevolazione (per esempio il veicolo viene venduto oppure viene meno l’invalidità del beneficiario), l’interessato (o agli eredi dello stesso) devono darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente, pena il recupero del tributo e l’applicazione di sanzioni.
LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO CHI SONO I DISABILI AMMESSI ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER IL SETTORE AUTO
L’area dei disabili che hanno diritto alle agevolazioni per il settore auto è stata notevolmente ampliata. In particolare, sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili: 1. i non vedenti e sordomuti 2. i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento 3. i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni 4. i disabili con ridotte o impedite capacità motorie. I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. In tale categoria devono comprendersi i disabili indicati agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138. I citati articoli individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e di ipovedenti gravi. Per quanto riguarda i sordomuti, l’articolo 1 della legge n. 68 del 1999 definisce tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata. I disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, che si ha quando la minorazione fisica, psichica o sensoriale – stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione – abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La condizione di handicap grave deve essere certificata con verbale dalla commissione per l’accertamento dell’handicap (di cui all’art. 4 della citata legge n. 104/1992) presso la ASL. I disabili di cui al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie e che non risultano, contemporaneamente, “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”. Solo per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato all’adattamento del veicolo. Nel seguito di questo capitolo esporremo dapprima le agevolazioni che si riferiscono alla generalità dei disabili, e successivamente daremo le indicazioni riguardanti i disabili, affetti da ridotte capacità motorie, per i quali continua a valere il requisito dell’adattamento.
PER QUALI VEICOLI Le agevolazioni previste per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, oltre che agli autoveicoli anche ai seguenti veicoli: – motocarrozzette – autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile – autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19 %).
LA DETRAIBILITÀ AI FINI IRPEF DELLE SPESE PER MEZZI DI LOCOMOZIONE Spese di acquisto Le spese riguardanti l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare. Per mezzi di locomozione s’intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi. La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e nei limiti di un importo di 18.075,99 euro. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di 18.075,99 euro, al netto dell’eventuale rimborso assicurativo. Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l’utilizzo da parte del disabile (tipo pedana sollevatrice, ecc.); spese che, a loro volta, possono fruire della detrazione del 19%, in base al successivo paragrafo 2 del capitolo III. Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno oppure si può optare, alternativamente, per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.
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