Infatti il termine “disabilità” si riferisce, per esempio, alla capacità della persona di espletare autonomamente (anche se con ausili) le attività fondamentali della vita quotidiana e si riconduce alla legge n. 104 del 19921 . Il termine “invalidità”, invece, rimanda al diritto di percepire un beneficio economico in conseguenza di un danno biologico, indipendentemente dalla valutazione complessiva di autosufficienza, e fa riferimento alla legge n. 118 del 19712 .
Ai fini delle materie trattate nel presente testo unico, entrambe le definizioni descritte sono ritenute valide ed equivalenti. L’ISTAT adotta la definizione di disabilità proposta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nella “Classificazione Internazionale delle Menomazioni, Disabilità e Handicap”. Il punto focale di questa classificazione è la sequenza di definizioni che porta dalla menomazione all’handicap: la menomazione è il danno biologico che una persona riporta a seguito di una malattia (congenita o meno) o di un incidente; la disabilità è l’incapacità di svolgere le normali attività della vita quotidiana a seguito della menomazione; l’handicap è lo svantaggio sociale che deriva dall’avere una disabilità.
Le varie agevolazioni, che saranno trattate nel presente Testo Unico, riguardano: i veicoli nuovi e usati che sono condotti personalmente dal disabile; i veicoli nuovi e usati che sono guidati da terzi ma funzionalmente destinati alla mobilità della persona disabile. Tale secondo presupposto è stato espressamente stabilito anche dalla legge finanziaria del 20073 che ha precisato che il riconoscimento delle agevolazioni fiscali, nel caso di veicoli adattati per la locomozione dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie, è subordinato all’uso esclusivo o prevalente del veicolo a beneficio dei predetti soggetti.
Bollo auto e esenzione per legge 104/1992 La Legge 104, tra le tante agevolazioni, prevede anche l’esenzione del bollo auto sui veicoli condotti dalla persona invalida o disabile o dai familiari accompagnatori. Per poter usufruire dell’agevolazione bisogna presentare una domanda alla Regione competente (di residenza). Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione.
Nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l’interessato può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Esenzione bollo auto: chi può farne richiesta Possono fare richiesta dell’esenzione dal bollo auto i soggetti affetti da: · disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti; · disabilità grave o con pluriamputazioni; · disabilità per la quale e stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento; · disabilità per cecità o sordità.
Documenti d’allegare alla domanda Nel caso in questione art. 3 comma 3 della legge 104 bisogna presentare la seguente documentazione allegata in base al grado di disabilità: Disabilità con patologia che comporta grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da patologia con grave limitazione di deambulazione o affetti da pluriamputazioni. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico. La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da: · Copia della carta di circolazione; · Copia del verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n.104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/1992 derivante da patologie che comportano una grave limitazione della deambulazione o da pluriamputazioni; · Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
Nel caso di Disabilità mentale o psichica Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico. La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da: · Copia della carta di circolazione; · Copia del verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell.art.3 comma 3 della medesima legge derivante da disabilità psichica o mentale; · Copia del certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi 18/80 e 508/88 emesso dalla Commissione preposta all’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n.295/90 ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che al disabile è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento; · Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
I veicoli per i quali è possibile chiedere l’esenzione L’esenzione del bollo auto si applica ai veicoli, condotti dai disabili o utilizzati per il loro accompagnamento, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina, e fino a 2800 cc se con motore diesel. L’esenzione spetta per un solo veicolo, si può possibile ottenere nuovamente l’agevolazione per un secondo veicolo solo se il primo, già soggetto di esenzione bollo, viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (Pra). Esenzione bollo auto sul veicolo del familiare Il veicolo deve essere intestato al disabile o, in alternativa, al familiare che lo ha fiscalmente a carico, nel caso specifico il padre che ha fiscalmente a carico il figlio di 8 anni può chiedere l’esenzione bollo auto. Un vincolo indispensabile per potere usufruire dell’esenzione del bollo auto è che il veicolo sia intestato al disabile o alla persona alla quale il disabile è fiscalmente a carico. Per essere ritenuto a carico fiscalmente, il reddito complessivo annuo del disabile deve essere entro la soglia di euro 2.840,51.
Quindi, al di sopra di questo limite, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, occorrerà necessariamente che il veicolo e i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare). Sono escluse da questo limite sopra indicato, i redditi esenti (le pensioni sociali, le indennità comprese quelle di accompagnamento, le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi preverbali e agli invalidi civili) e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva. Per familiare del disabile si intende: il coniuge, i fratelli, le sorelle, i suoceri, le nuore e i generi, gli adottanti, nonché i figli e i genitori, in mancanza dei quali subentrano i discendenti o gli ascendenti più prossimi. Esenzione bollo auto permanente L’esenzione dal pagamento del bollo ha carattere permanente, se riconosciuta per il primo anno (con presentazione di regolare domanda), prosegue anche per gli anni successivi, senza l’onere di ulteriori adempimenti. Solo quando vengono meno le condizioni dell’agevolazione (per esempio il veicolo viene venduto oppure viene meno l’invalidità del beneficiario), l’interessato (o agli eredi dello stesso) devono darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente, pena il recupero del tributo e l’applicazione di sanzioni.
Il bollo auto è una scadenza a cui deve adempiere chi è in possesso di un veicolo, sia esso un’auto, una moto o un furgoncino. Pagare in ritardo o non pagare affatto può comportare dei rischi.
Adesso parleremo di tasse, tanto per cambiare, nel dettaglio, ritorna di moda il pagamento della tassa più inutile a detta di molti, il bollo auto. La tassa automobilistica, se non pagata correttamente o per niente, potrebbe portare brutte sorprese al contribuente moroso nei confronti dello Stato. Dopo la recente modifica inerente la regolarizzazione dei pagamenti della tassa, a partire da gennaio 2018, grazie ad una sentenza della Corte di Cassazione, le modalità ed i tempi previsti per la prescrizione del bollo auto potrebbero cambiare radicalmente ed aiutare le tante persone che, probabilmente, anche per bisogno, non hanno ottemperato ai pagamenti.
La prescrizione del bollo auto cambia
Si tratta di un argomento trattato tante volte e che trova discussione tra chi lo paga regolarmente e chi non paga per bisogno o per presa di posizione nei confronti del Governo.
La regola inerente la prescrizione del bollo cita che se la tassa automobilistica non è stata pagata e sono trascorsi 3 anni ed un mese dal mancato pagamento, senza alcun tipo di sollecito inviato per mezzo raccomandata, il pagamento del bollo auto va in prescrizione e non si è più obbligati ad ottemperare al pagamento della tassa. Per quello che riguarda i pagamenti divenuti già cartella esattoriale invece, se il bollo richiesto attraverso la cartella esattoriale non rispetta il termine dei 3 anni è possibile richiederne comunque la prescrizione. Nel caso in cui i mancati pagamenti della tassa rispettino i termini e siano diventati già cartella esattoriale, allora le cose cambiano.
La tassa automobilistica richiesta attraverso le cartelle esattoriali
Nel caso in cui non si è ottemperato al pagamento del bollo ed Equitalia possa aver notificato una cartella esattoriale inerente a tali mancati pagamenti, allora è giusto sapere che la legge fino a poco tempo fa stabiliva come termine di prescrizione 10 anni.
Attualmente le cose sono cambiate e ad aprire la strada verso la nuova direttiva è stata la Corte di Cassazione con la sentenza nr. 20425/17 depositata nella giornata di ieri, la quale, dopo un tira e molla che dura da anni, ritiene che il mancato pagamento del bollo auto, divenuto poi cartella esattoriale, deve rispettare la scadenza dei 5 anni e non più 10. Pertanto, proprio come ha citato il Sole 24 ore, le regioni sarebbero già a conoscenza della nuova direttiva e si ritroverebbero costrette ad annullare le tante cartelle esattoriali che superano il predetto limite.
Alcune informazioni utili per saperne di più su costi, scadenze ed eventuale prescrizione del bollo auto Il bollo auto, chiamato anche tassa automobilistica, è un tributo applicato a tutti i veicoli sul territorio nazionale, da versare alla Regione in cui è residente il proprietario dell’autoveicolo o motoveicolo. Si tratta di una tassa di possesso e, quindi, va pagata in ogni caso, indipendentemente da quanto si utilizzi il mezzo. Ecco alcune informazioni utili per saperne di più su costi, scadenze ed eventuale prescrizione. Bollo auto: quanto costa e quando si paga Il costo del bollo auto è calcolato annualmente e dipende da molteplici fattori: potenza in kW, anzianità del veicolo, impatto ambientale. Le tariffe differiscono di Regione in Regione e sono consultabili online sui siti delle stesse. In alternativa, è disponibile il servizio gratuito dell’ACI .
Per i residenti nelle Regioni e nelle Province Autonome convenzionate con l’ACI (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Umbria, Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano) il calcolo viene effettuato sulla base dei dati presenti negli Archivi Regionali e Provinciali gestiti dall’ACI; per quelli residenti in Lombardia il calcolo viene eseguito con collegamento agli archivi della Regione Lombardia gestiti da “Lombardia Informatica S.p.A.”; per quelli residenti in Toscana il calcolo viene eseguito con collegamento agli archivi della Regione Toscana gestiti in proprio. Per i residenti nelle Regioni non convenzionate il calcolo viene eseguito con collegamento all’Archivio Nazionale gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il bollo auto deve essere pagato, per non incorrere in interessi di mora e sanzioni, entro il mese successivo a quello di scadenza.
Dubbi se il pagamento del bollo auto è stato effettuato? Per chi risiede nelle regioni Marche e Valle D’Aosta e nelle Regioni in cui la gestione della tassa automobilistica è di competenza dell’Agenzia delle Entrate (Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia) è disponibile un servizio online da parte dell’Agenzia delle Entrate , attivo dal lunedì alla domenica, dalle ore 7.00 alle ore 24.00, che permette di verificare la correttezza dei versamenti delle tasse automobilistiche effettuati presso gli intermediari abilitati (tabaccherie, agenzie di pratiche auto, Poste e ACI) e trasmessi all’Agenzia delle Entrate da parte degli intermediari stessi. Dove pagare il bollo auto Per agevolare al massimo il contribuente, i luoghi adibiti al pagamento, negli ultimi anni, sono diventati sempre più numerosi: – Uffici Postali e BancoPostaOnline; – Tabaccai convenzionati con Banca ITB; – Tabaccai convenzionati con circuito Lottomatica; – Sedi ACI; – Servizio online Bollonet di ACI; – Agenzie di Pratiche Auto; – Servizi di Internet Banking; – Sportello Bancomat (ATM). Per quanto concerne il pagamento del bollo auto sono previste delle commissioni, specifiche di ogni Regione.
Novità prescrizione per il bollo auto Novità per quanto riguarda la prescrizione del bollo auto. Con la sentenza n. 1711/2015 emessa dalla CTP di Cosenza , infatti, viene fatta chiarezza sui tempi tecnici di prescrizione . Ricordiamo che la prescrizione, disciplinata dal codice civile art. 2934 e ss., è il mezzo che l’ordinamento giuridico prevede per l’ estinzione dei diritti nel caso in cui il titolare non li eserciti entro i termini stabiliti dalla legge. In caso di mancato pagamento del bollo, Equitalia può inviare una cartella esattoriale. Per quanto riguarda le tasse automobilistiche non corrisposte, il termine entro il quale cade in prescrizione il diritto al recupero delle stesse, è il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento, ovvero al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del mancato versamento.
Passato tale termine, il mancato pagamento cade in prescrizione (scadenza legale). Nello specifico, la sentenza della CTP di Cosenza ha definito i tempi con i quali Equitalia può emettere una cartella di pagamento . Cosa avviene in pratica? Se Equitalia intende “rifarsi” sul contribuente ha, di fatto, tre anni per inviare la cartella esattoriale. In sostanza l’Ente di riscossione deve notificare l’atto al destinatario, prima che i tre anni siano trascorsi, pena la prescrizione dell’atto per decadenza dei termini
Nel caso specifico, la CTP di Cosenza ha accolto il ricorso dell’automobilista che si era visto pervenire la cartella di pagamento da parte di Equitalia trascorsi i tre anni. Senza ombra di dubbio, questa sentenza apre a numerosi altri ricorsi e contestazioni. Ricorso bollo auto: cosa fare? Se il contribuente ritiene che l’avviso bonario, l’avviso di accertamento o la cartella esattoriale siano infondati, può fare ricorso. Possibili motivazioni: – ricezione della notifica oltre i termini di legge; – cartella esattoriale in difetto di motivazione o incompleta (priva, ad esempio, dell’indicazione della targa); – bollo auto già pagato (in tal caso è necessario allegare opportuna documentazione). Il ricorso può avvenire, in prima battuta, presentando una richiesta di annullamento tassa automobilistica per autotutela : istanza, in carta libera, di annullamento totale o parziale delle tasse automobilistiche, rivolta alla stessa Amministrazione che ha emesso la cartella esattoriale. In caso di mancato riscontro, è possibile procedere in via giudiziaria tramite ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente, entro 60 giorni dalla notifica di una cartella esattoriale.
Il bollo auto è un’ imposta di possesso (altra cosa è la tassa di circolazione, che si applica solo ai veicoli cosiddetti “storici”, cioè di almeno 30 anni e con specifici requisiti), cioè una imposta patrimoniale (probabilmente incostituzionale), perché non riferita al valore del “patrimonio”, ma solo a caratteristiche tecniche. Il “bollo” auto infatti si calcola in base alla potenza della vettura (espressa in kilowatt) e al suo impatto sull’ambiente (Euro 0, Euro 1, Euro 2 e cosi via). Entrambi i dati, cioè potenza e livello di emissioni, sono indicati sulla carta di circolazione. L’imposta è dovuta per 12 mesi, o fino alla prima scadenza utile solo per le auto di prima immatricolazione; non sono più ammessi pagamenti per trimestri. L’imposta è a carico di chi risulta intestatario al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) de veicolo; l’onere della registrazione al PRA incombe sul proprietario del veicolo e deve avvenire entro 60 gg dall’immatricolazione o dall’autenticazione della firma del venditore in caso di veicoli usati. Occhio alla scadenza In linea generale, questa imposta va versata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del precedente pagamento. Dato che ogni Regione può variare la scadenza del bollo, è meglio fare una verifica prima di versare, perché in caso di ritardi bisogna pagare interessi e sanzioni, mentre in caso di anticipo non è facile farsi rimborsare. L’imposta è di competenza Regionale, che incassa l’intero importo, secondo i criteri fissati da una legge Nazionale. Il PRA, gestito dall’ACI non è l’esattore, ma solo l’archivio degli avvenuti pagamenti, e le Delegazioni ACI sono appunto sportelli di cassa. Su internet ci sono parecchie alternative per il calcolo del bollo in base alla targa che possono indicare, caso di pagamento oltre il termine di scadenza, anche l’importo di sanzioni e interessi da versare. Sul sito www.aci.it, è possibile calcolare il bollo partendo dalla targa del veicolo, calcolare l’importo dovuto, a seconda della regione di residenza del proprietario, verificarne la scadenza e pagarlo on line con un supplemento per il servizio BOLLONET. pari all’1,2% dell’imposta che si somma a € 1,87 di commissione fissa. Per un’imposta di € 200, il servizio costa quindi € 4,27, cioè il 2,13% dell’imposta,da confrontare con i costi e i disagi delle altre forme di pagamento ammesse.
Pagare il bollo auto Il bollo auto può essere pagato in tabaccheria, nelle delegazioni Aci, i molte agenzie di pratiche auto e in alcune banche (anche tramite sportello bancomat oppure ricorrendo all’internet banking). In Posta, nella maggior parte dei casi, si deve compilare un bollettino in cui va indicato il numero di conto corrente postale della Regione. Nelle regioni convenzionate con l’Aci, negli uffici postali si può trovare il bollettino di pagamento già pre intestato: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria (più le province di Bolzano e Trento). A parte alcune banche, tutte le modalità di pagamento comportano il pagamento di una commissione: tabaccherie, uffici Aci e agenzie di pratiche auto chiedono una cifra fissa di 1,87 euro. I siti delle singole Regioni, se offrono questo tipo di servizio, applicano tariffe diverse tra loro, spesso in percentuale sull’importo da versare.
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