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Bollette luce e gas 2019, addio ai maxi-conguagli



Pronti a dire addio ai maxi-conguagli per le bollette del gas. Nel caso in cui l’utente sia in ritardo riguardo la fatturazione per responsabilità propria o del distributore, l’utente sarà chiamato a pagare soltanto gli importi relativi agli ultimi 24 mesi e non più a 60, così come avviene al giorno d’oggi. La legge di Bilancio 2018, ha previsto il taglio della prescrizione da 5 a 2 anni e certamente rappresenta un passo in più per la tutela degli utenti. Le tutele relative alle fatture domestiche dell’energia elettrica, dal primo gennaio 2019 si applicheranno a quelle del gas ed a stabilirlo è l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti, l’Arera. Dunque, sulla base di quanto previsto dalla legge di Bilancio, nei casi di ritardi pesanti nella fatturazione, che sia per colpa del venditore o del distributore, il cliente potrà avanzare la questione della prescrizione e poter pagare soltanto gli importi relativi ai consumi degli ultimi due anni e non cinque.



L’entrata di vigore di questa norma, che è stata introdotta dall’ultima Legge di Bilancio approvata nella scorsa legislatura, è stata confermata da una nota dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente che di fatto estende l’applicazione anche alle bollette del gas.  Va aggiunto però che l’addio ai Maxi conguagli si verificherà soltanto qualora i ritardi nella fatturazione siano addebitabili o al distributore oppure al venditore e soltanto in questo caso, il cliente dovrà pagare gli importi che sono relativi agli ultimi due anni.

Anche i fornitori però, dovranno contribuire al fine di avere una maggiore trasparenza, aiutando il cliente e nello specifico intervengono emettendo una fattura separata, dove saranno riportati soltanto i supporti per i consumi che risalgono a più di 3 anni prima. Ad ogni modo, il venditore  ha un’alternativa ovvero evidenziare questi importi in modo chiaro e comprensibile all’interno della fattura che contenga importi per i consumi più recenti di 2 anni. I fornitori, inoltre, avranno anche un altro obbligo ovvero quello di informare il cliente della possibilità di eccepire gli importi in prescrizione per fornire poi una forma al fine di facilitare ogni tipo di comunicazione.

Nello specifico, il fornitore ha l’obbligo di informare il cliente della possibilità di non effettuare il pagamento, con una pagina iniziale aggiuntiva alle bollette che comprenda un Format di pronto utilizzo indicando un numero di fax,  un recapito postale oppure una mail alla quale inviare tale comunicazione. Ma che cosa accade qualora la responsabilità sia del cliente? In questo caso il venditore deve indicare l’importo della bolletta e spiegare con quali modalità sarà possibile presentare il reclamo.



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