Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane valuta favorevolmente l’iniziativa di Codesta Autorità di definire un quadro di regole in materia di accesso alle autostazioni in assenza di una normativa ad hoc. Le misure di regolazione proposte, applicandosi alle autostazioni individuate come “essential facilities”, coinvolgono potenzialmente diverse società del Gruppo FS, che costituiscono a vario titolo “oggetto della regolazione” in relazione alle specifiche attività svolte. Coerentemente con le definizioni proposte per la regolazione dell’accesso, dette società possono infatti configurarsi nelle diverse fattispecie come “Soggetto Competente” e/o “Gestore” e/o “Fruitore” dell’autostazione.
Una molteplicità di ruoli che il Gruppo intende esercitare in coerenza con lo sviluppo del proprio modello di business e che, conseguentemente, sollecita la necessità di una regolazione che definisca una disciplina per l’accesso equa, trasparente e non discriminatoria e che tenga conto, al contempo, della complessità e della dinamicità del settore, sia sul piano delle infrastrutture che su quello del trasporto. Il Gruppo FS Italiane si propone quale operatore di mobilità integrata, in una logica di complementarietà ferro-gomma. Tale strategia, coerentemente con il Piano industriale 2017-2026, prevede la realizzazione di hub intermodali in cui possa concretizzarsi l’interconnessione tra i principali nodi del sistema dei trasporti (in primis autostazioni e stazioni ferroviarie); un network di mobilità integrata che garantisca un servizio door to door al passeggero e consenta, in definitiva, di ottimizzare la rete del trasporto collettivo. Si condivide pertanto l’approccio di Codesta Autorità, che coglie la rilevanza dell’accesso alle autostazioni con la finalità di favorire lo sviluppo dell’intermodalità. A tal proposito vale la pena sottolineare la frammentazione della regolazione dell’accesso alle autostazioni nelle maggiori città italiane e, quindi, l’opportunità dell’adozione di principi regolatori per quanto possibile omogenei, ferme le diversità delle possibili situazioni come meglio di seguito rappresentato. È il caso, per esempio, della gestione di autostazioni per le quali ricorra il presupposto di attività strumentale al TPL che, in caso di saturazione, rendano
necessarie limitazioni di accesso ai servizi di trasporto via autobus a media e lunga distanza in regime di libera concorrenza. Questi ultimi, pur in possesso di autorizzazione ministeriale, sono infatti subordinati alla finalità primaria di strumentalità ai servizi di TPL. In tale contesto, si ritiene inoltre dover rappresentare a Codesta Autorità che l’assetto societario e contrattuale di molte autostazioni rende opportuna l’identificazione chiara ed univoca della figura di “Soggetto Competente”, qualora distinta dal “Gestore di Autostazione”. In particolare andrebbe specificato che tale figura prescinde dalla mera proprietà dell’area in cui insiste l’autostazione, ma va identificata nel soggetto che ha la potestà di definire tipologia e modalità di utilizzo dell’autostazione, anche ad esempio in virtù di una concessione o un comodato d’uso. In tale contesto, si ritiene inoltre dover rappresentare a Codesta Autorità che l’assetto societario e contrattuale di molte autostazioni rende difficile l’identificazione delle figure di “Soggetto Competente” e “Gestore dell’autostazione”.
Pertanto, pur condividendo i presupposti e gli obiettivi delle misure proposte, deve rilevarsi come la suddetta distinzione e l’indeterminatezza della nozione stessa di “competenza” aggiunga di per sé complessità ad una disciplina già articolata. Visto che l’intervento regolatorio sembra in larga parte ascrivibile al ruolo del Gestore, potrebbe rivelarsi all’uopo opportuno operare un’analogia tra il Gestore dell’autostazione con la definizione, e sua relativa disciplina, di Operatore dell’impianto di servizio di cui agli artt. 3 co.1, lett n) e 13 co. 4 e ss. del Decreto Legislativo 112/2015. Tali disposizioni qualificano il suddetto operatore quale soggetto deputato a garantire l’accesso equo e non discriminatorio agli impianti di riferimento e ciò in quanto responsabile della gestione dell’impianto o della prestazione di uno o più servizi ivi prestati. Da una simile analogia ne emerge come il soggetto che dovrebbe essere direttamente destinatario degli obblighi previsti dalla Delibera in oggetto sia solo ed esclusivamente il Gestore dell’autostazione, che si qualificherebbe pertanto come tale solo in virtù della sua competenza di tipo funzionale (i.e. soggetto preposto alla pianificazione, organizzazione e programmazione dei servizi all’interno dell’autostazione e dunque direttamente interessato alla sua gestione) a prescindere dal titolo giuridico vantato sull’autostazione di riferimento.
Di seguito, in risposta ai quesiti di cui al Documento di consultazione – Allegato A alla Delibera n. 121/2017, sono formulate le osservazioni sullo schema di atto di regolazione.
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