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Pensioni ultime notizie: Opzione Donna 2019,ancora una proroga, escluse e ultimi requisiti



Sull’ultima riforma pensioni, sembra avere un’importanza fondamentale anche la misura che è scaduta il 31 dicembre 2018 e di cui si attende la proroga contenuta nel decreto, che arriverà al massimo entro il prossimo 18 gennaio. Stiamo parlando di opzione donna, ovvero quella misura che darà la possibilità alle donne di poter uscire dal mondo del lavoro, una volta raggiunto un requisito dal punto di vista anagrafico e uno dal punto di vista contributivo.Vediamo qui di seguito quelli che sono i cambiamenti in vista per il 2019, come poter aderire a Opzione donna, chi può fare la domanda e quali lavoratrici invece resteranno escluse, nonostante i vertici del governo abbiano più volte promesso di ampliare e non limitare la platea dei potenziali beneficiari di questa misura. Opzione donna, sembra oggi essere una misura che è riconosciuta a tutte le donne lavoratrici, sia dipendenti che autonome, che abbiano maturato almeno 35 anni di contributi.



È richiesto comunque un requisito anagrafico per le lavoratrici dipendenti ovvero essere nate entro il 31 dicembre 1959, mentre per le donne autonome bisogna essere nate non più tardi del 31 dicembre del 1958. Non è specificato nella bozza del decreto, se la misura si debba intendere prorogata soltanto per un anno o per più anni, quando effettivamente si potrà fare la domanda all’INPS ed anche entro quale termine bisognerà che i requisiti vengano maturati, soprattutto i 35 anni di contributi richiesti come requisito minimo.

Sembra sia stata anche negato la possibilità di cumulo gratuito della contribuzione mista e quindi ciò significa che i 35 anni di versamenti, dovranno essere interamente perfezionati nella gestione previdenziale che va a liquidare la prestazione. Sembra invece essere stata confermata l’applicazione delle finestre mobili e quindi saranno 12 in tutto per le lavoratrici dipendenti, 18 per le lavoratrici autonome. Andando più nel dettaglio quindi coloro che hanno perfezionato i requisiti entro il mese di giugno del 2018, potranno usufruire della prima finestra di uscita nel 2019, che si aprirà nel mese di luglio.

Nel caso in cui invece la finestra mobile sia già aperta alla data del decreto, verrà riconosciuta molto probabilmente la prima finestra il mese di febbraio 2019. Coloro che aderiscono all’uscita con opzione donna, dovranno accettare un taglio però sull’assegno per via dell’ applicazione del sistema di calcolo contributivo che, come sappiamo, risulta essere penalizzante rispetto al calcolo effettuato in base a quelli che sono gli stipendi percepiti. L’entità di questo taglio sull’assegno dovuto dipende da diversi fattori tra i quali tipo di lavoro quindi se dipendente o autonomo, gli anni mancanti al pensionamento e gli eventuali aumenti degli stipendi a fine carriera. Sembra che alcune donne però siano rimaste escluse da questa misura pensionistica per il 2019. Sarebbero le lavoratrici nate a partire dal 1960 e questo va in qualche modo a smentire quelle che erano state le promesse arrivate da parte dei vertici del governo.

Il programma sottoscritto dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle prevede la cancellazione/superamento della legge Fornero. È stato annunciato che sarà introdotta la quota 100: si tratta di un sistema, simile all’ex pensione di anzianità, in vigore fino al 2011, con accesso alla pensione con una quota (100) data dalla somma di età anagrafica (con un minimo di 64 anni) e di anni di contributi (che dovranno essere almeno 35).

Come minimo quindi, bisognerà avere 64 anni d’età e 36 anni di contribuzione oppure 65 anni d’età e 35 anni di contribuzione. Restano da chiarire alcuni aspetti e, specificatamente, se nel computo dei 36 anni di contribuzione rientrano gli anni eventualmente riscattati o ricongiunti, quanti anni di contributi figurativi sono validi (massimo 2?) e se ci sarà l’eventuale ricalcolo con sistema di calcolo contributivo di quanto versato dal 1996 al 2011, per coloro che hanno una anzianità di 18 anni al 31.12.1995. Inoltre, non è chiaro se saranno reintrodotte le famose “finestre mobili” e se la pensione di vecchiaia resterà a 67 anni nel 2017. Tra le indiscrezioni che circolano vi è anche la volontà di abolire l’APE sociale, privando così di un importante ombrello di protezione coloro che svolgono professioni gravose o accudiscono persone malate. Altra novità annunciata è che si potrà andare in pensione anticipata con 41 anni e mezzo di anzianità contributiva.

Al momento, non si conoscono bene i dettagli delle misure che si vogliono mettere in campo e conseguentemente non è possibile fare una seria quantificazione dei costi necessari e dove e come verranno reperite le risorse. Superare la Legge Fornero significa, in generale, favorire i lavoratori anziani con carriere contributive continue a scapito dei lavoratori con carriere interrotte, ma soprattutto significa lasciare il conto da pagare, come sempre, ai giovani.

Dopo 15 mesi e un percorso travagliato, finalmente, quasi tutte le Casse previdenziali private sono riuscite a sottoscrivere la convenzione con l’INPS, rendendo così di fatto operativa, anche per i lavoratori iscritti alle casse private, la possibilità di accedere al cumulo pensionistico.

Il cumulo pensionistico

Il cumulo pensionistico è un meccanismo particolare, in aggiunta alla ricongiunzione e alla totalizzazione, che consente di valorizzare i periodi assicurativi temporalmente non coincidenti, accreditati in diverse Gestioni previdenziali, tra cui anche le Casse dei professionisti, al fine di maturare il diritto alla pensione anticipata (con 42 anni e 10 mesi di contributi o con 41 anni e 10 mesi le donne) oppure la pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi e 20 anni di contributi).
I suddetti requisiti anagrafici e contributivi nel biennio 2019-2020 subiranno degli incrementi (INPS – Circolare 4 aprile 2018, n. 62) e precisamente:

– pensione di vecchiaia: 67 anni e 20 anni di anzianità contributiva;
– pensione anticipata per gli uomini: 43 anni e 3 mesi;
– pensione anticipata per le donne: 42 anni e 3 mesi;
– pensione anticipata per i lavoratori precoci sia uomini sia donne: 41 anni e 5 mesi;
– pensione in totalizzazione di vecchiaia: 66 anni e 20 anni di anzianità contributiva;
– pensione in totalizzazione di anzianità: 41 anni di contribuzione a prescindere dall’età.



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