Sta per avvicinarsi il Natale, quindi di conseguenza si avvicina anche il momento in cui si riceverà la tanto attesa tredicesima. Questa viene erogata ai dipendenti pubblici insieme allo stipendio, in alcune date che sono già state ben fissate. Per quanto riguarda i dipendenti del settore privato però, il discorso è da considerarsi a parte perché a decidere in questi casi è sostanzialmente il datore di lavoro. Ad ogni modo sembra essere differente soltanto il giorno in cui questa tredicesima viene erogata, visto che per legge deve essere comunque corrisposta a tutti prima delle feste natalizie. La tredicesima è disciplinata dal contratto collettivo nazionale di riferimento che va vendicare i termini temporali entro cui il lavoratore dovrà vedere corrisposta proprio questa, ad alcune categorie di lavori. Ad esempio questa gratifica natalizia per viene al massimo il 24 dicembre ma in generale molti contratti nazionali stabiliscono che l’erogazione della 13esima deve avvenire prima dell’inizio delle fette.
Ma ad ogni modo, il pagamento non deve superare il mese di dicembre. Si tratta di una gratifica che spetta non soltanto ai lavoratori a tempo determinato, ma anche a quelli indeterminato. Ma cosa si può fare nel caso in cui il datore di lavoro ritarda l’ erogazione della tredicesima ai dipendenti oltre a quelli che sono i tempi stabiliti dal CCNL di riferimento? Sicuramente i lavoratori possono sollecitare il datore di lavoro andando a inoltrare anche una raccomandata oppure una PEC, e nel caso in cui questa richiesta non venga presa in considerazione, i lavoratori che devono per legge percepire questa tredicesima mensilità, sono tutelati da norme che si riferiscono a casi di mancato pagamento dello stipendio oppure al pagamento dello stipendio avvenuto in ritardo.
Nel caso in cui Dunque il datore di lavoro dovesse ritardare nel pagamento della tredicesima oltre quelli che sono i termini stabiliti dalla legge, si applicherà la mora e questo significa che non soltanto dovrà versare la retribuzione stabilita, Ma anche gli interessi. Nel caso in cui il sollecito non dovesse andare a buon fine, il lavoratore si può sempre rivolgere alla Direzione Territoriale del Lavoro presentando un esposto per mancato pagamento della tredicesima.
In questo caso, la direzione convocherà il datore di lavoro proponendo una conciliazione tra le parti e se anche questo tentativo non dovesse andare a buon fine, bisognerà rivolgersi alla magistratura presentando un decreto ingiuntivo. Nel momento in cui questo decreto venga approvato il giudice imporre al datore di lavoro di corrispondere entro 40 giorni il dovuto e scaduto questo termine poi, sarà disposto il pignoramento dei beni del datore di lavoro.
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