Si continua a parlare di pensione di invalidità e nello specifico di aumento della suddetta pensione. Nello specifico, sembra che sia stato confermato un incremento fino ad un massimo di 651,51 euro, aumento però che dipenderà da singoli casi. In realtà, si parla di un aumento che varierà da 364,70 a 0 euro in base al reddito. Questo perché nella cifra massima sono già inclusi i 286,81 euro.
Pensione di invalidità, l’aumento a quanto ammonta e che effetti ha?
Questo aumento è stato stabilito dal Decreto agosto che è stato emanato il 15/8 all’articolo 15 e cita “le disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in forma di soggetti disagiati” e conferma e va a specificare nel contempo la modifica essenziale che prevede con effetto dal 20 luglio 2020, la possibilità per coloro che hanno compiuto la maggiore età e non più dai soli 60 anni, di poter beneficiare di questo aumento. Il Decreto, andrebbe anche a fare chiarezza sugli arretrati, visto che in molti non avendo ricevuto la maggiorazione si stanno chiedendo se ne avranno diritto. Il Decreto però, sembra stabilisca che la normativa non ha alcun effetto retroattivo. I beneficiari, avranno diritto all’aumento a partire dal 20 luglio 2020, che corrisponde alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Ma chi potrà beneficiare di questo aumento?
Ecco quanto stabilito dalla normativa:
– invalidi civili al 100%
– con almeno 18 anni
– con reddito entro 8.469,63 euro per chi è solo e 14.447,42 per chi è coniugato
– invalidi civili, inabili, sordi e ciechi civili assoluti.
Qui di seguito, quanto afferma il testo emanato con decreto Agosto in data 15/8, e più nel dettaglio quanto sancito dall’art.15: 1) con effetto dal 20 luglio 2020 all’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n°448, e successive modificazioni, le parole “di età pari o superiore a sessan’anni” sono sostituite dalle seguenti: “di età superiore ai 18 anni”. 2) L’articolo 89-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n°77, é abrogato. 3) Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 178 milioni di euro per l’anno 2020 e in 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 si provvede, quanto a 46 milioni di euro per l’anno 2020 mediante l’utilizzo delle risorse rinvenienti dall’abrogazione della disposizione di cui al comma 2, e quanto a 132 milioni di euro per l’anno 2020 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 114“.
Aumento pensione di invalidità e compatibilità con reddito di cittadinanza
In molti si stanno facendo delle domande sulla compatibilità tra reddito di cittadinanza e aumento pensione di invalidità. I redditi da prendere in considerazione sembrano essere quelli che derivano da lavoro dipendente o assimilato, da lavoro autonomo e occasionale, da pensioni ai superstiti e tutti gli altri assoggettabili ai fini Irpef. Non saranno conteggiati per l’ammontare del reddito, gli importi che derivano da pensione di invalidità civile, rendita casa di abitazione, accompagnamento, trattamenti di famiglia e pensioni di guerra.
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