Il buono mobilità o Bonus Bici può essere richiesto fino al 31 dicembre 2020. Prevede un contributo del 60% della spesa sostenuta per l’acquisto di una bicicletta nuova o usata o a pedalata assistita (ossia una bici con motore elettrico che agevola la pedalata fino a 25 km/h) o anche un veicolo per la micro-mobilità elettrica (monopattini, hoverboard, segway ma anche servizi di mobilità condivisa a uso individuale, come scooter sharing o bike sharing, esclusi quelli con autovetture). Ciò fintanto che la somma spesa per l’acquisto, a partire dal 4 maggio 2020, non superi il tetto massimo di 500 euro. Vengono esclusi dal bonus tutti gli accessori del tipo caschi, batterie, catene, lucchetti.
Per chi avesse già acquistato la bici, il bonus si atteggia come un vero e proprio rimborso e lo si può ottenere utilizzando come prova il documento giustificativo di spesa, ovvero la fattura. Sembra infatti che non sia sufficiente lo scontrino, ma il Ministero dell’Ambiente ha precisato che se vi fossero molti casi di persone che hanno già comprato un veicolo in possesso del mero scontrino si cercherà una possibile soluzione.
Modalità di ricezione del Bonus Bici
Chi dispone dunque della regolare documentazione che attesta l’acquisto, dovrà registrarsi sulla piattaforma prevista dal Ministero dell’Ambiente mediante le consuete credenziali SPID. Il Ministero dellAmbiente fa sapere che vi saranno due fasi per l’erogazione del bonus: in una prima fase sarà rimborsato solo il cittadino per il 60% della spesa fatta, in una seconda fase invece il cittadino paga al negoziante aderente il 40%, il negoziante stesso riceverà il rimborso del rimanente 60%.
Chiaramente anche in questo caso il rimborso avverrà nei limiti delle risorse disponibili. Potranno ottenerlo i cittadini maggiorenni che hanno la residenza nei capoluoghi di provincia o nell’ambito delle 14 città metropolitane d’Italia anche con meno di 50.000 abitanti, o in comuni non capoluoghi che al contrario contino più di 50.000 abitanti. I buoni dovranno essere utilizzati entro 30 giorni dalla relativa generazione, pena l’annullamento.
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