Per limitare gli spostamenti delle persone in questo periodo di emergenza l’INPS ha deciso di consentire l’invio telematico delle domande di Reddito e Pensione di Cittadinanza (RdC e PdC) attraverso il portale dell’Istituto, come peraltro avviene già per le altre richieste di prestazioni previdenziali e assistenziali.
Le nuove norme per la richiesta a distanza
Nel messaggio del 20 aprile 2020, n. 1681 l’INPS ha chiarito che, in questo periodo eccezionale, per limitare assembramenti e spostamenti, è possibile fare domanda per l’ottenimento del beneficio del Reddito o Pensione di Cittadinanza anche semplice- mente accedendo al portale dell’INPS e autenticandosi con uno dei seguenti mezzi:
• PIN fornito dall’Istituto;
• SPID;
• Carta Nazionale dei Servizi (CNS) almeno di livello 2;
• Carta di Identità Elettronica 3.0(CIE).
Una volta inserite le credenziali si deve raggiungere la sezione “Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza” e cliccando su “accedi al servizio” compilare le varie maschere con l’inserimento dei dati e l’allegazione dei documenti. I dati e le dichiarazioni di responsabilità richieste sono i medesimi previsti dall’ordinario modulo di domanda RdC/PdC ex articolo 5, comma 1, del Decreto Legge n. 4/2019, convertito dalla Legge n. 26/2019. Affinché la domanda venga accettata e venga erogata la prestazione economica attraverso la Carta RdC è quindi necessario essere in possesso di una attestazione ISEE valida (nel numero di marzo 2020 su questo giornale abbiamo spiegato come ottenerla online) o avere presentato, al momento di avanzare la domanda di Reddito di Cittadinanza la dichiarazione sostitutiva unica.
Sospensione degli obblighi
Il decreto Cura Italia all’articolo 34 ha previsto che sia sospeso dal 23 febbraio al 1 giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL. Con il messaggio n. 1608 del 14 aprile 2020 l’INPS ha chiarito come questa sospensione si applichi anche agli obblighi di comunicazione relativi alla fruizione del Reddito e della Pensione di Cittadinanza e del Reddito di Inclusione.Eccezionalmente dunque sono sospesi i termini decadenziali per la trasmissione delle varie comunicazioni: laddove non vengano fatte le comunicazioni previste per legge nel periodo che va dal 23 febbraio al 1 giugno 2020, salve ulteriori proroghe, l’erogazione della prestazione prosegue senza soluzione di continuità. Vediamo quindi nel dettaglio che cosa accade a ciascun obbligo di comunicazione.
Comunicazione di variazione del nucleo familiare RdC/PdC
Secondo l’articolo 3, comma 12, del DL n. 4/2019, il beneficiario è tenuto, a pena di decadenza, a comunicare all’INPS la variazione del proprio nucleo familiare (rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE) entro due mesi dall’evento che porta alla variazione; se le variazioni non consistono in nascite e decessi dei componenti il nucleo familiare, il beneficiario è tenuto altresì a presentare una nuova domanda: infatti la prestazione decade d’ufficio dal mese successivo a quello di presentazione dell’ISEE aggiornata.
Eccezionalmente dal 23 febbraio 2020 al 1 giugno 2020 il termine per tali adempimenti è sospeso; ciò significa che se un evento che comporta la variazione del nucleo familiare avviene nel periodo di sospensione i predetti termini iniziano a decorrere dal 1 giugno 2020. Se la variazione è avvenuta prima del 23 febbraio allora il termine decadenziale è sospeso dal 23 febbraio e riprende a decorrere dal 1 giugno 2020.
La legge obbliga inoltre il nucleo percettore del Reddito di Cittadinanza a comunicare l’eventuale sopravvenienza, all’interno del nucleo familiare, di membri in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica in quanto tali componenti del nucleo non incidono sulla scala di equivalenza del nucleo. Per lo stesso motivo i percettori del Reddito di Cittadinanza devono anche comunicare la cessazione dello stato detentivo o del ricovero e nelle ipotesi di dimissioni volontarie dal lavoro di uno o più membri del nucleo, fatte salve quelle per giusta causa; si ha, in tali casi, infatti, una modifica della scala di equivalenza del nucleo.
Tutte queste comunicazioni devono essere trasmesse all’Istituto previdenziale entro 30 giorni dall’evento, ove non diversamente specificato, tramite compilazione del modello “RdC/PdC-Com Esteso” (Modulo SRI81) a pena la decadenza del diritto alla prestazione.
Con il Decreto Cura Italia è stata prevista la sospensione del termine di 30 giorni qualora la composizione del nucleo familiare vari per la sopravvenienza o la cessazione di membri in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali o dimessi che avvenga nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 1 giugno 2020, il termine di 30 giorni inizierà a decorrere al termine della sospensione stessa. Se, invece, l’evento che determina la modifica della scala di equivalenza del nucleo si è verificato prima del 23 febbraio 2020, il termine decadenziale deve intendersi sospeso in data 23 febbraio e riprenderà a decorrere dal 1 giugno 2020.
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