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Dichiarazione IVA 2020: le principali novità



L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2020, ha approvato il nuovo Modello di dichiarazione IVA 2020, da utilizzare per la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2019, con le relative istruzioni e le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli. Nel nuovo Modello di dichiarazione IVA 2020 sono stati introdotti due nuovi quadri e nel dettaglio il Quadro VP e il Quadro VQ. Inoltre, il citato Provvedimentodirettoriale ha approvato anche il Modello di dichiarazione annuale IVA Base 2020 (valevole, in via facoltativa, solo per determinate tipologie di soggetti), per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2019. Riferimenti Agenzia delle entrate, Provvedimento 15 gennaio 2020.



Novità del Modello di dichiarazione IVA 2020 L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento 15 gennaio 2020 (1), ha approvato i Modelli di dichiarazione IVA 2020 relativi al periodo d’imposta 2019, unitamente alle relative istruzioni. Il Modello di dichiarazione IVA 2020, rispetto a quello dell’anno precedente, prevede le seguenti novità:

• frontespizio: nel riquadro “Firma della dichiarazione” è stata introdotta la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” per i contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per le compensazioni o per i rimborsi per un importo non superiore ad euro 50.000 annui;

• Quadro VA: nella Sezione 2 il rigo VA11 è stato denominato “Gruppo IVA art. 70-bis” ed è riservato ai contribuenti che a partire dal 1° gennaio 2020 partecipano a un Gruppo IVA di cui agli art. 70-bis ss. Tenendo presente che la casella 1 va barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente l’ingresso nel Gruppo IVA; • Quadro VE: nella Sezione 1, rigo VE3, è stata introdotta l’indicazione delle operazioni attive con percentuale di compensazione del 6%;

• Quadro VF: simmetricamente al Quadro VE, nella Sezione 1, rigo VF4, è stata introdotta l’indicazione delle operazioni passive con percentuale di compensazione del 6%. Il rigo VF16, dal 2020, è costituito da 2 campi, il campo 1 contiene gli acquisti non imponibili, non soggetti e relativi ad alcuni regimi speciali mentre il campo 2 riguarda gli acquisti esenti e le importazioni non soggette. Inoltre, nella Sezione 3 del Quadro VF, al rigo VF30 (“Metodo utilizzato per la determinazione dell’IVA ammessa in detrazione”) è stata inserita la casella 9 che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all’attività di enoturismo. Infine, nella Sezione 3B del Quadro è stato previsto un nuovo rigo (VF41) destinato all’indicazione delle cessioni assoggettate alla nuova percentuale di compensazione del 6%;

• Quadri VQ e VL: il Quadro VQ è di nuova istituzione e consente di determinare, o per meglio dire fare emergere, il credito maturato a seguito di versamenti IVA non spontanei effettuati nel corso dell’anno oggetto del dichiarativo e riferiti ad anni precedenti; tale credito dovrà poi essere riportato nel rigo di nuova istituzione VL12, concorrendo al saldo annuale 2019. Sempre con riferimento al Quadro VL, nella Sezione 3, e più precisamente nel rigo VL30, sono stati previsti i nuovi campi 4 e 5 destinati all’indicazione dell’IVA periodica, relativa al 2019, versata fino alla data di presentazione della dichiarazione a seguito, rispettivamente, del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, e della notifica di cartelle di pagamento, riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010;

• Quadro VP: di nuova istituzione, ed è riservato ai contribuenti che intendono comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche (c.d. LIPE) relative al quarto trimestre; • Quadro VX: nel rigo VX4, campo 4, è stato eliminato il codice 9 dello scorso anno riguardante una fattispecie non più in vigore. Inoltre, nel campo 7, è stato eliminato il codice 5 dello scorso anno riguardante una fattispecie non più in vigore;

• Quadro VO: nella Sezione 3, è stato previsto il nuovo rigo VO35, riservato ai soggetti che esercitano l’attività enoturistica e che comunicano di aver optato per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari in luogo del regime forfetario di cui alla Legge n. 413/1991; • prospetto IVA 26/PR: all’interno del Quadro VS, nel campo 8, è stato previsto che il codice 3 deve essere utilizzato se la controllata ha applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, è esonerata dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore a 50.000 euro annui; inoltre, nel campo 11 è stato eliminato il codice 9 previsto nella dichiarazione IVA dell’anno precedente, riguardante una fattispecie non più in vigore. Invece, nel Quadro VW del prospetto IVA 26/PR: nel rigo VW30 sono stati inseriti i campi 4 e 5 per l’indicazione dell’IVA periodica, relativa al 2019, versata fino alla data di presentazione della dichiarazione a seguito, rispettivamente, del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e della notifica di cartelle di pagamento, riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche; inoltre, è stato introdotto il rigo VW31 destinato all’indicazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei, esposto nel nuovo Quadro VQ.



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