A partire dal primo luglio 2019, tutti i soggetti che intrattengono dei rapporti con i privati e che aspettano delle operazioni disciplinate dall’articolo 22 del DPR 633/1972 per un volume di affari che sono di importo superiore a €400.000 hanno un obbligo, ovvero quello di memorizzare elettronicamente i corrispettivi e trasmetterli poi all’Agenzia delle Entrate, sulla base dell’articolo 2 D.Lgs 127/2015, ai contribuenti con volumi d’affari inferiori le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. Va detto che l‘invio dei corrispettivi può essere effettuato entro circa 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, tenuto conto dell’articolo 6 dpr 633/1972 secondo quanto stabilito dalla conversione in legge del decreto crescita, utilizzante gli strumenti tecnologici che possano garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compreso quelli che permettono i pagamenti con carta di credito e di debito.
Tutte le definizioni tecnologiche e le tecniche specifiche pare che siano state stabilite con i provvedimenti numero 182017 del 28.10.2016 e n.99297 del 18.04.2019 del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Secondo quanto riferito, sembra che durante i primi sei mesi di vigenza dell’obbligo dell’invio telematico dei dati, non vengono applicate sanzioni se questo invio viene effettuato entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermo restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Fino al prossimo mese di dicembre 2019, quindi, durerà la moratoria per tutti quei contribuenti che sono obbligati alla trasmissione dei corrispettivi a partire dal 1° luglio 2019 e durerà fino al prossimo mese di giugno 2019, per tutti i contribuenti obbligati dal prossimo 1° gennaio 2020 alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Nel caso in cui si dovesse verificare la mancata memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, si applicano le sanzioni che sono previste dagli articoli 6, comma 3 e 12, comma 2, D.Lgs 471/1997, così come è stato richiamato dall’articolo 2, comma 6 D.Lgs 127/2015.
Sono, dunque, previste sanzioni pari al 100% dell’imposta o sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nel caso in cui siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni. Per poter evitare le sanzioni, così, i soggetti che sono tenuti all’obbligo di comunicazione dei corrispettivi e che non hanno ancora la disponibilità di un registratore telematico, possono assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro i più ampi termini previsti, ovvero entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Per quanto riguarda le modalità di trasmissione dei dati, queste sono state definite dal provvedimento prot. n. 236086/2019 del 04.07.2019. Questa arriverà attraverso i servizi online che saranno messi a disposizione in modo assolutamente gratuito dall’Agenzia delle entrate entro il prossimo 29 luglio.
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