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Legge 104, verbale revisione no: che cosa significa e perché è scritto



La visita di revisione per coloro che sono titolari di Legge 104 non sempre è obbligatoria. Ad esempio nel caso in cui ci siano menomazioni o patologie stabilizzate o soggette ad aggravamento, non sembra necessario sottoporsi ad un accertamento della permanenza dell’handicap. Chi è esonerato dalla visita di revisione? Ci sono delle patologie per le quali non sembra necessario sottoporsi alla visita di accertamento della permanenza dell’handicap. Tra queste citiamo in primis l’insufficienza cardiaca in 4° classe NHYA refrettaria alla terapia, poi l’insufficienza respiratoria con ossigenoterapia o ventilazione meccanica continua. Non necessita della visita di accertamento della permanenza dell’handicap, neanche chi ha un deficit totale dell’udito congenito o insorto nella prima infanzia o chi ha una perdita della funzione emuntoria del rene con trattamento dialitico, così come la perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori o inferiori.



Sono ancora esclusi:  le menomazioni dell’apparato osteo-articolare, le epatopatie con compromissioni persistenti del sistema nervoso, le patologie oncologiche con compromissione secondaria di organi e apparati, patologie e sindromi neurologiche come atassie, afasie e così via, le patologie cromosomiche genetiche o congenite con compromissione di organi o apparati, le patologie mentali che comportano gravi deficit neuropsichici e relazionali, il deficit totale della visione. Che cosa succede invece nel caso in cui la visita di accertamento della permanenza dell’handicap viene ugualmente disposta, nonostante la presenza di una delle patologie sopracitate? La cosa migliore da fare è sicuramente quella di munirsi della documentazione che possa accertare l’impossibilità di miglioramenti e questo documento dovrebbe essere sufficiente per evitare delle perdite di tempo nel futuro.

Revisione legge 104 in automatico

Bisogna chiarire che la revisione del verbale legge 104 è in automatico, dando la possibilità ai disabili portatori di handicap di fruire dei benefici disabili fino al giorno della definizione del nuovo iter sanitario di revisione. A chiarire il tutto è la circolare Inps 127 dell’8 luglio 2016 che chiarisce che in caso di assenza a visita di revisione del disabile grave, bisogna giustificare la propria assenza alla visita e si dovrà presentare la documentazione necessaria alla giustificazione, al fine poter procedere ad una seconda convocazione.

La circolare Inps n.127 dell’08/07/2016 chiarisce che in caso di assenza a visita di revisione del disabile grave in base all’esito della spedizione postale della convocazione, saranno posti in essere alcuni adempimenti come: in caso di assenza a visita del disabile nei cui confronti era stato accertato il buon esito della comunicazione postale, la struttura territoriale attraverso raccomandata informerà il disabile, il lavoratore e il datore di lavoro che in caso di mancata presentazione di giustificazione per l’assenza a visita entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione ovvero nell’ipotesi in ci la giustificazione presentata non sia valutata adeguata, rispettivamente dal responsabile dell’Unità operativa medico legale o dal direttore di sede si procederà all’eliminazione della posizione amministrativa del disabile e alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data dell’assenza ala visita di revisione.



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