Controcopertina

Cannabis light illegale. Che si fa con tutti i negozi aperti?



Una legge raffazzonata prima, poco meno di ottocento negozi di cannabis light aperti nel frattempo, e ora una sentenza che fa giurisprudenza e che rischia di stravolgere il settore. Ieri le Sezioni unite penali della corte di Cassazione hanno deciso per lo stop alla vendita di cannabis light. Per la suprema corte, infatti, la legge non consente la vendita ola cessione a qualunque titolo dei prodotti «derivati dalla coltivazione della cannabis », come l’olio, le foglie, le inflorescenze e la resina, perchè non rientrano «nell’ambito di applicazione della legge 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole (sono 64 le varietà definite “industriali” dal catalogo europeo, ndr), e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati ».



La vendita della cosiddetta cannabis light è regolata da una legge varata dal Pd tre anni fa, fino adora, era stato ammesso il commercio di prodotti a base di canapa a patto che il loro contenuto diThc(la sostanza che dà effetti psicotropi) fosse tra lo 0,2% e lo 0,6% (uno spinello “non light” contiene dal 5 all’8% di Thc). Sul nostro territorio, a causa del clima mediterraneo, non è facile coltivare piante che siano sempre sotto lo 0,2 e per questo era stata prevista una soglia di tolleranza fino allo 0,6. Lo scorso 8 febbraio, la Quarta Sezione della Corte di Cassazione aveva deciso di non decidere: aveva stabilito che la vendita di prodotti a base di marijuana light era legale e aveva annullato un sequestro avvenuto ai danni di un punto vendita di Prato. Il pronunciamento delle sezioni unite, invece, è una virata: è precisato che quella forbice di tolleranza non si riferisce ai prodotti in commercio ma al principio attivo della pianta coltivata; e che la vendita di cannabis «sativa L», «e in particolare di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge 242 del 2016».

Questi prodotti, quindi, non possono essere venduti e restano regolamentati dal Testo unico sulle droghe, che li vieta. Per tutti gli altri, come per esempio i biscottio le caramelle, il commercio è permesso purché i prodotti siano «privi di efficacia drogante ». Nel parere espresso a giugno 2018 già il Consiglio Superiore di Sanità scriveva che la vendita di cannabis light era definita «legale» impropriamente e stava vivendo una fase di crescita esponenziale avvalendosi di una apparente zona franca. In questa zona grigia, però, ci sono 4mila ettari di terreni coltivati (decuplicati in cinque anni), 778 negozi aperti (+289% in cinque anni), 45 milioni di fatturato annuo stimato. Che cosa succederà ora alle attività già avviate?



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