Torniamo a parlare di assegno di ricollocazione e reddito di cittadinanza. Ricordiamo che fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l’erogazione del voucher ai disoccupati percettori di naspi da almeno 4 mesi e questo è quanto è stato modificato e quanto contenuto nel DL 4/2019. Secondo quanto previsto dall’articolo 9 comma 7 del d.l. 4/2019, l’assegno di ricollocazione non potrà essere più erogato ai disoccupati che percepiscono la naspi da almeno 4 mesi. Questo come già abbiamo anticipato, va a sospendere l’erogazione del voucher per la ricerca dell’impiego ai disoccupati percettori della naspi da almeno 4 mesi o che ne avessero fatto richiesta. Con questa modifica si è andato in qualche modo a cambiare uno degli istituti cardine del Jobs Act che pare perseguisse l’incremento delle flessibilità in entrata con assunzioni a Termini casuali.
Assegno di ricollocazione, che cos’è
L‘assegno di ricollocazione consiste in una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che viene assegnata in base al profilo personale di occupabilità e che si può spendere presso i centri per l’impiego, oppure presso i servizi accreditati per poter ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro. Questa misura ha una durata di circa 6 mesi anche se si può prorogare poi per altri sei nel caso non sia stato consumato l’intero ammontare e deve essere richiesto dal disoccupato appena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito entro due mesi dalla data di rilascio dello stesso assegno.
Reddito di cittadinanza e assegno di ricollocazione
Grazie all’intervento del d.l. 4/2019 l’assegno di ricollocazione diventa parte integrante della funzione attribuita proprio al reddito di Cittadinanza e nello specifico il DL dispone che allo scopo di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il beneficiario del reddito di cittadinanza è tenuto a stipulare con il centro per l’impiego il patto per il lavoro, una volta decorsi trenta giorni dalla data di liquidazione della prestazione ricevendo così l’assegno di ricollocazione dall’anpal.
Come abbiamo detto, questo assegno di ricollocazione potrà essere speso presso tutti i centri per l’impiego o soggetti accreditati. È anche previsto che il beneficiario è tenuto ad attivare anche il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione entro 30 giorni dal riconoscimento dell’assegno di ricollocazione che ha una durata di 6 mesi e che si può anche prorogare per altri 6 mesi qualora residui parte dell’importo dell’assegno.
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