Oggi vogliamo parlare di Opzione donna, ovvero di quella misura pensionistica che darà la possibilità alle lavoratrici autonome e dipendenti, di poter accedere al trattamento pensionistico optando però per il sistema di calcolo contributivo della pensione, almeno secondo quanto previsto dal decreto legislativo numero 180 barra 1997. Non si tratta di una novità visto che Opzione donna era già previsto negli anni precedenti ed è stato introdotto dalla legge numero 243/2004 articolo 1 comma 9 e prorogato poi nella legge di bilancio 2019 numero 145/2018 e poi operativo con il decreto legge numero 4/2019.
Proprio per questo motivo, per alcuni lavoratrici, alle quali spetterebbe il calcolo della pensione attraverso il metodo misto ovvero retributivo e contributivo insieme, potrebbe essere fortemente penalizzante, ma il vantaggio si riscontra in termini di anticipo nell’erogazione del trattamento pensionistico. Ad oggi le lavoratrici che decidono di usufruire di opzione donna potranno quindi farlo ed una volta maturati i requisiti ovvero anagrafici che non deve essere inferiore a 58 anni se lavoratrici dipendenti e 59 nel caso di lavoratrici autonome e contributivi, ovvero maturati entro il 31 dicembre 2018 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e prestazione equivalente, ove richiesto dalla gestione a carico della quale e di guidare il trattamento pensionistico.
A questo requisito anagrafico non vengono applicati gli adempimenti alla speranza di vita che sono previsti dall’articolo 12 del decreto legge numero 78 del 2010. Inoltre, sembra che non sia neanche possibile ipotizzare il cumulo e la totalizzazione dei contributi. qualora provengano da differenti casse. Per poter perfezionare il requisito contributivo bisogna anche tener conto della contribuzione a qualsiasi titolo che sia stata versata o accreditata in favore della assicurata, fermo restando però il perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione che è utile per poter accedere alla pensione di anzianità.
In caso di rapporto subordinato. per poter conseguire la pensione anticipata e usufruire di opzione donna, bisognerà cessare il rapporto di lavoro dipendente a differenza dell’attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma. Alle donne lavoratrici che desiderano avvalersi di questo trattamento, valgono le disposizioni del comma 40 articolo 1 legge numero 335/1995. Interessanti chiarimenti sono anche arrivati dalla circolare numero 11 del 29 gennaio 2019.
Opzione Donna, finestre di uscita
Le finestre di uscita per opzione donna sono le seguenti ovvero, una a 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per il trattamento pensionistico liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti e 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti nel caso in cui il trattamento pensionistico è liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei Lavoratori autonomi. Discorso a parte invece per le lavoratrici del comparto scuola e dell’alta formazione artistica musicale e Coreutica, che una volta raggiunti i requisiti, possono conseguire il pensionamento a decorrere dal primo settembre e rispettivamente dal primo novembre 2019.
Add comment