È stato recentemente pubblicato da parte dell’Agenzia delle Entrate, il nuovo modello Isa 2019 parte integrante del modello redditi 2019 e valido esclusivamente per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione e dell’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Ma cosa sono questi indici? A cosa servono ed a chi si applicano?
Indici sintetici di affidabilità fiscale, cosa sono e a che servono
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, come previsto dall’articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n.50, così come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n.96 sostituiscono dal 2019 anno d’imposta 2018, i vecchi studi di settore, quale nuovo strumento per la verifica ed il controllo dei comportamenti fiscali da parte dei contribuenti. Questi indici, nello specifico altro non sono che uno strumento di compliance tra amministrazione finanziaria e cittadini ed è stato messo a punto direttamente dall’agenzia delle entrate, con il solo obiettivo di stimolare l’assorbimento degli adempimenti tributari da parte di contribuenti, esercenti attività d’impresa, arti o professioni ed ancora favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e aumentare la collaborazione tra i contribuenti e la pubblica amministrazione.
A chi si applicano
Stando a quanto chiarito direttamente dall’agenzia delle entrate, nelle istruzioni modello ISA 2019, gli indici si applicano ad esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono come attività prevalente una o più attività per le quali risulta approvato un ISA e che non rientra in una delle cause di esclusione. Per attività prevalente, si intende quell’ attività che viene svolta nel corso dell’anno di imposta e dalla quale il contribuente pare ottenga maggiori ricavi o compensi.
Chi sono gli esclusi?
I soggetti esclusi dagli ISA 2019 sono i seguenti ovvero quelli che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta, così come coloro che hanno cessato l’attività nel corso del periodo di imposta. Sono anche esclusi i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all’articolo 85 comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere C, D ed E o compensi di cui all’articolo 54 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917.
Sono anche esclusi i contribuenti nel regime forfettario e nel regime dei minimi, così come gli enti del terzo settore non commerciali che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo numero 117/2017 e organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che determinano il reddito ex articolo 86 del decreto legislativo numero 117 2017. Infine, ad essere escluse sono ancora le società cooperative, società consortili e consorzi che operano a favore delle imprese socie e delle società cooperative contributo costituite da utenti non imprenditori che operano soltanto a favore degli stessi utenti e le corporazioni dei piloti di Porto esercenti le attività di cui all’Isa AG77U.
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