Sono arrivate le prime indicazioni riguardanti quota 100 e nello specifico le regole che valgono per i titolari di isopensione e assegni di solidarietà. L’INPS così ha messo nero su chiaro i rapporti tra la pensione anticipata, la quota 100, gli assegni di accompagnamento alla pensione erogati dai fondi esuberi oppure dalle aziende ai sensi dell’articolo 4 comma 1-7ter della legge 92 del 2012. L’INPS lo ha fatto con la circolare numero 10 del 2019 che è stata pubblicata nella giornata di oggi e con la quale viene completato un primo quadro all’indomani dell’entrata in vigore del Dl 4/2019. Stando a quanto emerso, il primo chiarimento riguarderebbe i soggetti che sono titolari dell’assegno straordinario di solidarietà o dell’isopensione, finalizzata al raggiungimento dei requisiti contributivi per la pensione anticipata e che risultino già titolare al 31-12-2018. Visto che, come sappiamo, è stato bloccato l’adeguamento alla speranza di vita fino al 2026, l’INPS ha specificato come il pagamento di questi assegni continuerà comunque ad essere erogato fino alla scadenza originariamente prevista al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Resta però ferma la facoltà per il titolare di presentare la domanda di pensione anticipata, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 4/2019 ovvero trascorsi tre mesi dal perfezionamento dei 42 anni 10 mesi di contributi, riguardo gli assegni straordinari e anche le prestazioni di accompagnamento alla pensione con una decorrenza che è successivo al primo gennaio 2019, sembra che l’Inps abbia informato che saranno erogati certificati fino al raggiungimento dei 42 anni e 10 mesi di contributi anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.
Riguardo, invece, quota 100 l’Inps è intervenuta precisando come non sia possibile ottenere di regola l’assegno straordinario di solidarietà oppure l’isopensione ai fini del conseguimento della pensione con questa misura pensionistica. Ciò significa che coloro che matureranno i requisiti di 62 anni e 38 di contributi nel triennio, che va dal 2019 al 2021, non può anticipare l‘uscita dal mondo del lavoro a questi strumenti. Secondo quanto sancito dall’ultimo comma dell’articolo 14 del decreto legislativo 4 2019, si prevede che le disposizioni in materia di quota 100 non vengono applicate alle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 26 comma 9 lett. b) e dell’articolo 27 comma 5, lett f) del decreto legislativo n.148/2015 e all’articolo 4, co 1-7 ter della legge 28 giugno 2012, n.92.
A questa regola ci sarebbe un’ eccezione ovvero i fondi di solidarietà bilaterali possono erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per la pensione anticipata, quota 100 entro il 31 dicembre 2021 a condizione che vengano sottoscritti gli accordi collettivi di livello aziendale o territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionali, dove deve essere stabilito il numero dei lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che invece accedono alla prestazione.
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