Grazie alla pubblicazione in Gazzetta del decreto, chi è avvenuto lo scorso 28 gennaio 2019 in merito alla legge 104, il decreto ha prorogato ufficialmente l’Ape sociale fino al prossimo 31 dicembre 2019. All’articolo 18 del decreto legge numero 4 del 2019, si trova il capitolo che è stato dedicato interamente al rinnovo dell‘anticipo pensionistico che va a modificare l’articolo 1 comma 179 della legge numero 232 del 2016, che sostituisce il termine originario del 31 dicembre con quello nuovo, che è il 31 dicembre 2019.
Sulla questione sembra essere intervenuto anche l‘istituto nazionale di previdenza sociale, che ha diffuso il messaggio numero 402 del 29 gennaio 2019, che ha come oggetto la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per poter accedere all’ape sociale. Nello specifico, nella nota dell’INPS si legge “Al fine di dare attuazione alle previsioni, in attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il presente messaggio si comunica la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape sociale”. A partire poi dal 29 gennaio 2019, tutti i soggetti che sono considerati i beneficiari dell’Ape sociale, potranno iniziare già presentare le domande per poter ottenere questo beneficio, ovviamente dopo aver conseguito i requisiti.
È stato chiarito come sarà anche possibile presentare domanda anche tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti, stante il permanere degli stessi. L’Inps ha anche sottolineato come per non perdere i ratei di trattamento i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento, siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono comunque presentare contestualmente anche le domande di Ape sociale. Ma chi sono effettivamente i beneficiari?
Questi appartengono alle seguenti categorie di lavoratori:
– caregiver che assistono da minimo 6 mesi il parente di primo grado convivente con handicap in una situazione di gravità oppure il parente di secondo grado se i genitori o il coniuge del familiare sia mancante o anche irritabile e over 70. In questo caso richiesto un requisito minimo contributivo che ammonta a 30 anni.
– lavoratori con una invalidità che sia pari o superiore al 74% e in questo caso il requisito contributivo minimo è sempre di 30 anni
– Disoccupati che sono stati allontanati dal lavoro per licenziamento oppure dimissioni o ancora contratto a termine e che abbiano anche smesso di percepire la Nappi o qualsiasi altro tipo di ammortizzatore sociale da un minimo di 3 mesi. Anche in questo caso ammonta lo stesso requisito minimo previsto per gli altri casi sopracitati
– addetti ai lavori gravosi che appartengono alle categorie previste dalle norme che svolgono quindi delle mansioni gravose da almeno 6 anni negli ultimi 7 o da almeno 7 anni negli ultimi 10. Soltanto in questi casi è richiesto un requisito che ammonta a 36 anni di contributi.
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