Con il decreto legge che è stato approvato lo scorso 17 gennaio 2019, è stato prorogato anche una misura pensionistica molto importante che interessa però soltanto le lavoratrici donne sia autonomi che dipendenti.
Grazie ad opzione donna, dunque, le lavoratrici potranno andare in pensione una volta maturata alcuni requisiti dal punto di vista economico e contributivo. Nello specifico è prevista una sostanziale differenza a seconda che si tratti di lavoratrici dipendenti o autonome. Mentre le prime per poter beneficiare della misura dovranno aver compiuto 58 anni di età, le seconde invece dovranno aver compiuto un anno in più e dunque 59 anni ed in entrambi i casi, è previsto anche un requisito dal punto di vista contributivo che ammonta a 35 anni ed entro il 31 dicembre 2018. Va sottolineato come per questo tipo di pensionamento si applicano le finestre mobili che farebbero slittare la decorrenza del primo assegno pensionistico. Questa misura non è una vera e propria novità, visto questa forma di pensionamento era già prevista negli anni precedenti, ma è stata inclusa all’articolo 16 del cosiddetto decretone insieme a quota 100, reddito di cittadinanza e pace contributiva.
Il decreto così tanto atteso, è arrivato anche in ritardo ed è stato pubblicato lo scorso 17 gennaio e sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale molto probabilmente all’inizio della prossima settimana e successivamente poi dovrà essere convertito in legge dello Stato entro 60 giorni. Ci si chiede però cosa sia cambiato effettivamente tra lo scorso anno ed il 2019. Sembra proprio che la misura non abbia sortito grossi cambiamenti. Opzione donna infatti è uno strumento che è disciplinato dall’articolo 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004 Numero 243, la cosiddetta legge Maroni e darebbe la possibilità alle donne lavoratrici sia autonome che dipendenti, di poter andare in pensione in modo anticipato, rispetto a quelli che sono i trattamenti previdenziali ordinari, ovvero la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata.
Questa misura è riservata sostanzialmente tutte le donne che risultano iscritte all’assicurazione generale obbligatoria e ai fondi che sono ad essa sostitutivi o esclusivi in possesso di una contribuzione pari a 35 anni alla data del 31 dicembre 1995. Possono quindi usufruire di questa misura pensionistica le lavoratrici che risultano iscritte alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2 comma 26 della legge numero 335 1995.
Per l’anno 2019 quindi opzione donna è riservata alle lavoratrici dipendenti che sono nate entro il 31 dicembre 1960 e le lavoratrici autonome che sono nate entro il 31 dicembre 1959. Questa misura rispetto agli anni precedenti, presenterebbe dei limiti che potrebbero in qualche modo scoraggiare le lavoratrici a optare per questo tipo di pensionamento, uno tra tutti è sicuramente il meccanismo del calcolo che è quello contributivo regolato dal decreto legislativo del 30 aprile 1997 numero 180. Va anche considerato che la decorrenza dell’erogazione del primo assegno pensionistico, nel caso in cui si decida di accedere all‘opzione donna avviene dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti, per le dipendenti e dopo 18 mesi per le autonome.
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